Le spese condominiali vengono ridotte se la casa non è abitata?

di Carolina Cassese

Cosa  fare se siete tenuti al pagamento delle spese condominiali ma la vostra casa di proprietà è attualmente vuota? Molti i proprietari di appartamenti vuoti  si domandano se le spese condominiali debbano essere ridotte. Di certo, costituisce una seccatura pagare le spese condominiali di un appartamento disabitato. Tuttavia, bisogna sapere che quando si acquista una casa in un condominio si è obbligati a supportare delle spese comuni.

Dunque, che significato ha giuridicamente il condominio? Il condominio è un  immobile i cui proprietari usufruiscono delle aree e servizi comuni. Per esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, il giardino comune, il  parcheggio condominiale, etc. Sulle parti comuni si costituisce una comunione indivisa e ciascun proprietario possiede una quota proporzionale alla sua proprietà per mezzo del meccanismo dei millesimi. Le aree comuni hanno bisogno di una manutenzione.

Il Codice civile prevede che sono assoggettate a spese comdominiali:

  • La manutenzione, conservazione e godimento delle parti comuni dell’edificio;
  • La prestazione dei servizi resi nell’interesse comune;
  • le innovazioni che  deliberate dalla maggioranza dell’assemblea condominiale.

La legge stabilisce  che queste spese siano pagate dai condomini in maniera proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fatta eccezione per diverse pattuizioni. I millesimi permettono di redistribuire le spese tra i vari condomini. Più millesimi detiene il condomino, più onerosa sarà la sua partecipazione alle spese condominiali. In determinati casi, i beni condominiali vengono adoperati dai condomini in maniera diversa. Un esempio lampante è l’ascensore condominale. Difatti, chi vive al sesto piano lo adopererà tutti i giorni, mentre chi vive al pian terreno non lo userà mai. Per i predetti motivi, la legge stabilisce che le spese attinenti a tali beni vanno ripartite in maniera proporzionale all’uso che ciascun condomino può farne.

Vi sono dei casi in cui il bene condominiale non viene adoperato dall’intero condominio ma solo da una parte di esso. Pertanto, le spese attinenti la manutenzione dei beni utilizzati parzialmente, debbono essere sostenute dal gruppo di condòmini che ne trae giovamento.

Venendo al quesito iniziale, quindi, il proprietario di un appartamento disabitato, sito in un condominio non è esonerato dal pagamento delle spese condominiali, e nemmeno è legittimato ad ottenere una riduzione delle stesse. Difatti, l’obbligo di adempiere alle spese condominiali  sorge per il solo fatto di essere proprietari dell’immobile e quindi comproprietari dello spazio comune. Tale circostanza non viene meno se l’immobile non viene utilizzato. La Cassazione ha ribadito la seguente massima giurisprudenziale: “l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese condominiali in proporzione alla propria quota di proprietà esclusiva nasce nel momento stesso in cui si rende necessario procedere con la manutenzione del bene condominiale e si realizzano, conseguentemente, i lavori necessari”.

Per cui, se è necessario procedere alla manutenzione delle parti comuni dell’edificio, i condomini dovranno partecipare alle relative spese a prescindere che abitino o meno nell’appartamento. Discorso a parte merita il pagamento delle spese legate ai consumi, tipo i riscaldamenti centralizzati con valvole. Se il condomino non vive nell’appartamento, non produrrà alcun consumo e non dovrà sostenere alcun costo condominiale. Vi è poi la possibilità di ottenere dall’assemblea condominiale l’esonero dal pagamento delle spese condominiali, ma tale evenienza costituisce solo una sorta di favore che concede l’assemblea condominiale nei confronti del condomino.

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