Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede e perchè è obbligatoria

di Carolina Cassese

In ogni ambiente di lavoro per tutti gli operatori sono indispensabili adeguate misure di prevenzione e tutela della sicurezza, con accortezza diversificata e commisurata alla pericolosità delle tipologie di lavorazione. Per fare un semplice esempio, i lavoratori impegnati in una scuola (studenti compresi) corrono dei rischi sicuramente differenti dagli operai impiegati in un cantiere edile.

CURIOSITÀ STORICHE (qui la fonte)

La ricerca e la regolamentazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro sono un fenomeno relativamente recente. Quando i movimenti dei lavoratori si sono sviluppati in risposta alle preoccupazioni della manodopera in seguito alla rivoluzione industriale, la salute dei lavoratori ha assunto importanza come questione legata al lavoro. Molto tempo prima, nel 1700, un medico italiano, Bernardino Ramazzini, aveva compiuto una serie di studi ed analisi e, di fatto, fondato la medicina del lavoro. Fu il primo ad effettuare studi sulle malattie professionali e ad elaborare indicazioni per la difesa degli operai. Nel Regno Unito le Leggi delle Fabbriche dei primi anni del diciannovesimo secolo (dal 1802 in poi) nacquero dalle preoccupazioni per la cattiva salute dei bambini che lavoravano nei cotonifici: la legge del 1833 creò uno specifico Ispettorato del lavoro. Si cominciò a prestare attenzione al lavoro dei bambini, prima, e delle donne, successivamente; si consentì ad appositi ispettori l’ingresso a loro discrezione nei posti di lavoro. La Germania inaugurò la prima legge sulla previdenza sociale nel 1883 e la prima legge sulla compensazione dei lavoratori nel 1884 – le prime nel loro genere nel mondo occidentale.

Dopo quasi 20 anni di discussioni e 15 anni dall’esempio tedesco, anche il Parlamento italiano approvò la prima legge sull’assicurazione obbligatoria degli operai nel lavoro: la legge numero 80 “sugli infortuni degli operai sul lavoro” venne promulgata il 17 marzo 1898. La nuova attenzione verso la legislazione sociale produsse negli anni 30 del XX secolo una serie di provvedimenti fondamentali i cui principi sono ancor oggi in vigore: la costituzione dell’Inail, dell’Inps, dell’Iri e del nuovo Codice Penale. Venne inoltre istituita la settimana lavorativa di 40 ore. Un altro caposaldo della legislazione italiana è costituito dal Codice Civile, approvato con regio decreto il 16 marzo 1942 e tuttora in vigore, che sostituì il codice del 1865. L’articolo 2087 definisce la tutela delle condizioni di lavoro e prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. Dopo il 1950 in Italia prese corpo una legislazione specifica per la tutela preventiva della salute dei lavoratori. I primi decreti erano impostati secondo una concezione basata sull’organizzazione tecnica e meccanica del lavoro: la sicurezza veniva considerata un problema di natura tecnica e le leggi si ispiravano a quella linea. Questi provvedimenti erano il DPR 547/1955 e il DPR 303/1956. Il primo regolamentava in particolare la sicurezza antinfortunistica, il secondo l’igiene del lavoro. Un altro momento importante è rappresentato dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300), che resta ancora oggi il caposaldo del sistema di tutele e di garanzie delineate dalla carta costituzionale. Fu il 1994, però, l’anno che segnò una svolta nella concezione della salute e sicurezza sul lavoro, con l’emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, numero 626, che recepì diverse importanti direttive europee, tra cui la più importante è la 89/391/CEE. Attualmente la legge di riferimento in Italia è il decreto legislativo 81 del 2008, che ha rivisto e integrato la maggior parte dei decreti dagli anni 50 in poi, oltre ovviamente a contenere importanti novità.

RLS E RSPP

Il nuovo sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale, introdotto dal D.Lgs. 626/94 successivamente modificato e riscritto con il D.Lgs 81/2008 e dalle relative disposizioni correttive con il D.Lgs 106/2009, ha come obiettivo la realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante la partecipazione attiva e la collaborazione di una pluralità di soggetti. Si assegna per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori e se ne stabilisce il diritto alla costante informazione e consultazione. Il sistema aziendale della sicurezza, delineato dal D.Lgs. 626/94 con le modifiche ed integrazioni dei due D.Lgs 81/2008 e 106/2009, ruota attorno all’introduzione in azienda, di due nuove figure: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP – nominato dal Datore di Lavoro – ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, eletto o designato dai dipendenti. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di attitudini e capacità adeguate, interviene sia nel campo organizzativo e gestionale che nel campo tecnico; assiste, in altri termini, il Datore di Lavoro negli adempimenti dei suoi obblighi di sicurezza, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro o alle persone da lui specificatamente delegate. Attraverso il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza trovano garanzia di realizzazione la consultazione e la partecipazione dei lavoratori al sistema aziendale della prevenzione. L’ampiezza dei diritti e le forme di consultazione previste dalla normativa vigente definiscono il rappresentante dei lavoratori come la “figura cardine della nuova politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva di tutti i lavoratori per una più efficace e consapevole realizzazione della sicurezza sul luogo di lavoro”.

IL DVR

Tutte le aziende impegnate in attività lavorative devono dotarsi, e mettere a disposizione dei propri Lavoratori per la consultazione di un documento importantissimo – il Documento relativo alla Valutazione dei Rischi (DVR). Il Documento relativo alla valutazione dei rischi, DVR, dovrà essere redatto al termine di una approfondita indagine nella quale – in relazione alla natura dell’attività lavorativa nell’ambito della struttura, alle attrezzature di lavoro, alle sostanze o ai preparati chimici impiegati, nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro – dovranno essere evidenziati e successivamente valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Documento, come previsto dagli artt. 17, 18, 28, 29 del Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 aggiornato con le modifiche del Decreto Legislativo n. 106 del 03/08/2009, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a). Il Datore di Lavoro, nell’ambito degli interventi strutturali e di manutenzione dei locali e dell’edificio che ospita la sede lavorativa, è tenuto ad effettuare gli eventuali interventi di adeguamento;
c) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione appropriate per evitare rischi all’esterno della sede;
d) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento, predisposto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (come successivamente modificato dal D.Lgs. 242/96) e dalle indicazioni contenute nella circolare n. 102/95 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e nelle “Linee Guida” dell’ISPESL, nonché quelle contenute nel D.Lgs 81/2008 e successivo D.Lgs. 106/2009, deve sostanzialmente essere organizzato nelle seguenti sezioni:

1. Sezione Introduttiva
2. Sezione Identificativa
3. Valutazione dei rischi di incendio
4. Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione e protezione, Piano di attuazione
5. Adempimenti formativi e sanitari
6. Piano di controllo
7. Allegati

Nella Sezione Introduttiva, oltre ad una Introduzione sul significato di prevenzione e sicurezza aziendale, sono riportate, nei Criteri utilizzati per la stesura del Documento, le modalità di intervento seguite durante l’indagine conoscitiva al fine dell’individuazione dei fattori di rischio ai quali sono esposti i lavoratori.

La Sezione Identificativa ha la funzione di introdurre il lettore nell’ambiente in cui è esercitata l’attività esaminata e nella tipologia lavorativa che vi si svolge.

Nella sezione Valutazione dei rischi di incendio sono evidenziati gli obiettivi di tale valutazione, la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, i criteri adottati e la classificazione del livello di rischio di incendio.

Nella sezione denominata Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione e protezione, Piano di attuazione, vengono focalizzati i possibili rischi della sede lavorativa: alcuni generici, non dipendenti dal tipo di attività svolta (ma valutati sempre in rapporto ad essa), altri specifici della tipologia lavorativa.

L’ottemperanza agli adempimenti riguardanti l’informazione e la formazione dei lavoratori come quelli riguardanti l’eventuale sorveglianza sanitaria, è attestata nella parte del documento denominata Adempimenti formativi e sanitari, in cui sono riportati:
Piano Formativo, sono evidenziati gli argomenti ed i programmi dei corsi necessari;
Piano di controllo sanitario in cui, se necessario, è descritta l’attività svolta dal medico competente, consistente nell’effettuazione delle visite mediche, nella emanazione dei certificati di idoneità e nella istituzione delle cartelle sanitarie.

Nel Piano di controllo è contenuta la programmazione delle revisioni (con le modalità indicate dalla legge) del piano di sicurezza e, per ogni revisione, una numerazione progressiva, la data in cui viene effettuata, l’oggetto della revisione e la firma dei revisori.

Gli Allegati, che sono parte integrante del documento sono formati da:
• mansionario ufficiale in base al quale è stata operata l’individuazione delle attività delle attrezzature e sostanze utilizzate;
• planimetrie dei locali interessati all’attività lavorativa;
• tutta la documentazione che il Datore di Lavoro dovrà produrre per attestare l’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione e protezione dai rischi (nomina responsabile del S.P.P.R., nomina degli addetti alla lotta agli incendi, alla gestione delle emergenze ed all’evacuazione dei locali, elenco attrezzature utilizzate, elenco impianti in uso, ecc.).
• la documentazione certificativa riguardante la conformità delle strutture, degli impianti e delle attrezzature e la loro manutenzione.

IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Sulla base di tutto ciò possiamo concludere che il Datore di Lavoro mette in essere tutto quanto necessario riguardante gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, forma i lavoratori per corretti comportamenti durante le attività lavorative, li dota dei Necessari DPI – dispositivi di protezione individuali- quali ad esempio scarpe antinfortunistica, elmetti, guanti, lenti ecc. Il lavoratore, dal suo canto, è tenuto ad una stretta osservanza di quanto predisposto per una corretta prevenzione. Quindi, in definitiva, il Datore di Lavoro non è il solo responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui è punibile quel lavoratore che si comporta in maniera differente da quanto predisposto in formazione.

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