Si può installare un condizionatore sulla facciata di un edificio? In teoria lo si può fare, anche senza dirlo all’assemblea, salvo che il regolamento disponga diversamente. E’ possibile in quanto il muro esterno rientra nelle cosiddette parti comuni dell’edificio. Di esse ciascun condomino ne può far uso, a patto però che non leda il decoro architettonico del fabbricato (da valutare anche alla luce dei precedenti interventi già fatti dagli altri condomini) oppure non pregiudichi il diritto di pari uso degli altri condomini che devono poter anch’essi utilizzare la medesima area per i loro scopi (condizionatori, parabole, ecc.).
Questi vincoli sono previsti dall’articolo 1102 del Codice civile. La Corte di Cassazione ha espressamente detto che il singolo condomino può installare il condizionatore sul muro in comune senza alcuna autorizzazione e se non sussiste pregiudizio per il decoro architettonico né viene impedito l’uso agli altri proprietari.
Per installare un condizionatore dunque è necessario rispettare le seguenti condizioni: bisogna informare l’amministratore prima di avviare i lavori; non si può ledere il cosiddetto “decoro architettonico dell’edificio”, ossia l’estetica della facciata; bisogna tenere sotto controllo il rumore del condizionatore: le immissioni acustiche da questo prodotto, infatti, non possono né violare le normative in materia di rumori, né essere «superiori alla normale tollerabilità» tanto da dar fastidio ai vicini; è necessario rispettare le distanze minime rispetto agli altri balconi o finestre dei vicini; il condizionatore non deve essere eccessivamente ingombrante, da impedire agli altri condomini di fare lo stesso uso della facciata dell’edificio; bisogna infine rispettare la normativa urbanistica e, quindi, chiedere l’autorizzazione del Comune.