Cosa eredita la moglie se c’è separazione dei beni? Il regime di separazione dei beni, disciplinato dall’articolo 215 del Codice Civile, determina che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Tuttavia, questo regime patrimoniale non influisce sui diritti successori del coniuge superstite. La separazione dei beni non altera i diritti ereditari della moglie. In caso di decesso del marito, la moglie eredita indipendentemente dal regime patrimoniale scelto. Tuttavia, sussiste una una importante differenza in due casi: in caso di comunione dei beni, cade in successione solo il 50% del valore del patrimonio del defunto (l’altra metà, infatti, spetta al coniuge superstite proprio perché ne è già comproprietario, in forza della comunione); in caso di separazione dei beni, cade in successione il 100% del patrimonio del defunto.
In sintesi, il coniuge superstite ha quindi diritto alla cosiddetta “quota di legittima” e ai diritti di abitazione e uso, indipendentemente dal regime patrimoniale adottato durante il matrimonio.
La moglie, invece, è: erede legittimaria: ossia, in presenza di testamento, ha diritto a una quota minima del patrimonio del defunto (conosciuto invece come “legittima”), al netto delle donazioni da questi già ricevute; erede legittima: ossia, in assenza di testamento, concorre sempre alla divisione del patrimonio del defunto. La sua quota di eredità dipende dalla presenza o meno dei figli.
La quota di eredità che spetta alla moglie dipende dalla presenza di altri eredi. La legge prevede le seguenti quote: se il defunto non ha figli, genitori, fratelli o sorelle, la moglie eredita tutto il patrimonio; se il defunto ha lasciato un figlio, la moglie eredita 1/2 del patrimonio (l’altra metà va ai figli); se ci sono più figli, la moglie eredita 1/3 del patrimonio (i 2/3 vanno divisi tra i figli in parti uguali); se il defunto lascia il coniuge e fratelli/sorelle e/o genitori: il coniuge ha diritto a 2/3 dell’eredità mentre 1/3 va ai fratelli e/o ai genitori; se non ci sono figli, la moglie ha sempre diritto a metà dell’eredità, a prescindere dalla volontà del testatore; se c’è un solo figlio, alla moglie va un terzo dell’eredità e l’altro terzo al figlio; in presenza di più figli, alla moglie va un quarto dell’eredità e gli altri due quarti (cioè la metà) ai figli; se non ci sono figli e sono ancora in vita i genitori del testatore, alla moglie va metà dell’eredità mentre un quarto va agli ascendenti.
Le residue parti del patrimonio sono la “quota disponibile” di cui il testatore può fare ciò che vuole. A prescindere dal regime patrimoniale, al coniuge superstite spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili se di proprietà del defunto o comuni.
I diritti ereditari cessano solo col divorzio. Se la separazione è stata addebitata al coniuge superstite, questi ha diritto solo a un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. La separazione, quindi, non fa venir meno la qualità di erede legittimo e legittimario del coniuge superstite.