La sentenza di separazione può essere oggetto di successivi interventi, volti a modificarla o ad annullarla. La prima ipotesi in cui è possibile tornare indietro da una separazione è la «riconciliazione» dei coniugi. Una volta separati, gli ex possono tornare insieme e ripristinare la comunione spirituale e materiale derivante dal matrimonio. Per attuare la conciliazione è sufficiente tornare a vivere sotto lo stesso tetto, quindi deve ricostituirsi l’unione familiare. Non è necessario un atto scritto, di un avvocato o un notaio. Ciò non esclude, tuttavia, che la riconciliazione possa essere formalizzata dichiarando di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinarne tutti i doveri. Con la riconciliazione, la separazione perde effetto. Quindi, se i due coniugi volessero successivamente divorziare, dovranno separarsi di nuovo. Per accertare l’avvenuta riconciliazione i coniugi devono avere tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione.
Un altro modo per annullare la sentenza di separazione è la revisione. Ciò accade quando uno dei due coniugi si rivolge al tribunale per modificare uno o più capi della precedente decisione. Si pensi al genitore collocatario dei figli che impedisca all’altro di vederli. Il genitore estromesso potrà rivolgersi al giudice e chiedere l’affidamento esclusivo. Affinché si possa ottenere la revisione della sentenza di separazione, è necessario la presenza di elementi nuovi che alterino i rapporti personali o patrimoniali tra le parti. L’ultimo modo per chiedere l’annullamento della sentenza di separazione è la presenza nella stessa di un “vizio della volontà”. Ciò succede quando il consenso prestato da uno dei due coniugi alla separazione consensuale è stato estorto da elementi contrari alla sua volontà. E’ possibile annullare la sentenza di separazione consensuale in caso di violenza che non deve essere necessariamente fisica, né diretta ed esplicita. Può essere integrata da condotte intimidatorie tacite, da cui si possa dedurre lo scopo estorsivo.