Con un comunicato apparso sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione lo scorso 7 gennaio è ufficialmente partita l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica.
Con un colpo di coda del Governo, infatti, la norma che prevede di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta è stata inserita in extremis nella Legge di Bilancio approvata alla fine del 2018.
Ma andiamo ad analizzare i diversi aspetti di questa sanatoria verificando termini, requisiti e modalità.
La possibilità del “saldo e stralcio” consente ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, cioè le persone fisiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3), di pagare i debiti fiscali e contributivi con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo dovuto, già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
Nel dettaglio si verserà:
- il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;
- il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;
- il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
I debiti che possono essere sanati sono quelli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 e devono derivare esclusivamente da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Il modello “SA – ST” (saldo e stralcio), deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione e deve essere compilato in tutte le sue parti.
Il contribuente, inoltre, ha la facoltà di scegliere se si intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge , hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n.148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.
Infine, entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.