Cosa rischia il professore che ha una relazione con un’alunna? La questione, oggetto di studio da parte della Suprema Corte di Cassazione, riguarda solo gli aspetti disciplinari legati alla funzione di pubblico ufficiale rivestita dal docente. Difatti, il docente che intrattiene una relazione sentimentale e sessuale con un’allieva della sua classe, ancora minorenne, non commette reato ma illecito disciplinare e può essere interdetto dall’accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego. Non importa se l’allieva sia consenziente e nemmeno il fatto che i genitori di quest’ultima siano a conoscenza della vicenda e non abbiano segnalato l’accaduto al preside.
Secondo la Cassazione: “Il disvalore della condotta del docente emerge in tutta la sua gravità per via del ruolo di responsabilità e la funzione educativa a lui assegnati, considerando che gli studenti a lui affidati attraversavano un’età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale. Nel contesto scolastico il docente è tenuto a relazionarsi agli studenti con la maturità di un soggetto adulto ed a svolgere un fondamentale ruolo educativo”.
Pertanto, “instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna – specie se minorenne – determina il venir meno ai doveri ed alle responsabilità insiti in tale ruolo“. Il professore, con la sua condotta, manifesta la sua totale incapacità di dividere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale. L’ immaturità del docente causa delle ricadute sul rapporto fiduciario con l’amministrazione scolastica, pregiudicandolo in modo irreparabile. Non rileva che la relazione non venga manifestata dinanzi ai compagni di classe e si consumi al di fuori degli orari dell’istituto. Non rileva neanche l’imparzialità del docentenel giudizio di valutazione dell’allieva. La condotta è comunque pregiudizievole e “la sanzione della destituzione” è da considerare “congrua e proporzionata alla gravità dei fatti”.