(di Francesco Spera) Il primo gennaio 2019 è andata in vigore la Legge di Riforma del terzo Settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale. Sebbene non esista una definizione unica di Terzo Settore, ne fanno parte tutti quei soggetti ,anche molto diversi tra loro (onlus, organizzazioni non governative, associazioni, cooperative), che forniscono senza scopo di lucro una serie di servizi che né il pubblico né il privato sono in grado di soddisfare e che hanno a che fare soprattutto con i campi dell’assistenza sociale, sanitaria e dell’istruzione. Secondo l’ultimo censimento Istat del 2011 si tratta di 300 mila organizzazioni in Italia, con 64 miliardi di entrate e circa 6 milioni di persone coinvolte. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) si considerano non commerciali se le entrate derivanti dalle attività istituzionali e secondarie svolte con modalità non commerciali prevalgono rispetto ai ricavi delle attività profit.
Essi si considerano commerciali quando svolgono attività commerciale e devono adempiere alle regole previste dal Libro V del Codice Civile. Le imprese sociali e cooperative sociali sono quegli enti che svolgono attività commerciale in misura prevalente e potranno qualificarsi come imprese sociali e accedere al relativo regime fiscale (d. lgs. n. 112/2017). L’impresa Sociale è uno STATUS: possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse le società: associazioni, fondazioni, cooperative, SpA, SRL. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche, l’impresa sociale invece non può avere la forma della impresa individuale, mentre l’impresa sociale in forma societaria non può essere dominata o controllata da una singola persona fisica.