Quale cognome prendono i figli nati fuori dal matrimonio?

di Carolina Cassese

Quale cognome prende il figlio nato fuori dal matrimonio? Quando non si è uniti da un vincolo matrimoniale occorre dichiarare di essere i genitori del bambino nell’atto di nascita dinanzi all’ufficiale di Stato civile, in un atto pubblico oppure in un testamento. In questo modo si acquistano lo status di figlio e il cognome del genitore che effettua il riconoscimento per primo. Secondo la legge, tutti i figli sono uguali e hanno gli stessi diritti, a prescindere che siano nati o meno dal rapporto di coniugio. Infatti, non esiste più la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Anche il bambino concepito da genitori non sposati ha diritto di essere mantenuto, educato ed istruito fino al raggiungimento di una sua indipendenza economica.

Se i genitori si lasciano, il genitore che non convive con i figli dovrà versare all’ex un assegno periodico. Quando si ha un figlio fuori dal matrimonio, i genitori devono procedere con il riconoscimento. La madre e il padre, anche se sposati con altre persone, devono dichiarare, congiuntamente o separatamente, di essere i genitori del bambino. Per compiere tale atto, è necessario possedere i seguenti requisiti:
• capacità di intendere e di volere;
• aver compiuto almeno 14 anni. Se il genitore ha un’età inferiore può procedere al riconoscimento previa autorizzazione del giudice.

Se la coppia è già sposata, allora il riconoscimento non è necessario. Il figlio nato fuori dal matrimonio acquista il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Se il riconoscimento è effettuato da entrambi, il figlio assume il cognome del padre. Se il riconoscimento del padre avviene successivamente, il figlio può assumere il suo cognome aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se il bambino non è riconosciuto né dal papà né dalla mamma assume il nome e il cognome che gli viene dato dall’Ufficiale di Stato civile.

Il riconoscimento del figlio può avvenire in momenti diversi, ovvero:
• prima della nascita;
• al momento della nascita;
• dopo la nascita.
Nel caso in cui il figlio abbia compiuto 14 anni sarà necessario il suo assenso. Se ha meno di 14 anni, il riconoscimento può avvenire solo con il consenso dell’altro genitore che lo ha già effettuato.

Il riconoscimento genera i seguenti effetti:
• rapporto di filiazione: il figlio e il genitore acquistano reciproci diritti e doveri;
• legame di parentela tra il figlio ed i parenti del genitore;
• attribuzione del cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento.

Se uno dei genitori non riconosce spontaneamente il figlio nato fuori dal matrimonio, la paternità o la maternità potranno essere accertati dal giudice su domanda :
• del genitore o del tutore che agiscono nell’interesse del minore;
• del figlio maggiorenne in qualsiasi momento.

Dovrà essere fornita una prova per confermare o meno il rapporto che lega il figlio con il presunto genitore. Potrebbe capitare che né la madre né il padre riconoscano il figlio come proprio. In questo caso, l’atto di nascita sarà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il quale procederà alla dichiarazione dello stato di adottabilità del bambino e a inserirlo nella famiglia ritenuta più idonea.

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