Assegno di mantenimento: ecco quando è possibile chiedere la revisione al giudice

di Carolina Cassese

Il mantenimento può diminuire se ci sono altri figli? Sì, ma a determinate condizioni. Secondo la legge è possibile domandare al giudice la revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un cambiamento della situazione economica del genitore obbligato. In particolare, quando c’è: un incremento dei redditi di uno dei coniugi; nel caso in cui ad esempio un padre che ha sempre versato l’assegno in misura superiore alla madre ma dopo un po’ di tempo la madre diventa una grande ereditiera; un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad esempio perdita del lavoro, fallimento della società amministrata ecc.).

La giurisprudenza, tuttavia, ha valutato anche altre ipotesi, tipo la creazione di una nuova famiglia con un altro partner. La Corte di Cassazione ha stabilito che avere dei figli con un altro partner legittima la domanda finalizzata diminuire il mantenimento, enunciando il principio secondo il quale la libertà di formare una nuova famiglia, dopo la separazione o il divorzio, è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione. Quindi, se un soggetto intraprende un nuovo legame sentimentale con un’altra persona generando altri figli, è palese che le sue spese aumentino. In questi casi, tale soggetto potrà domandare al tribunale competente il ribasso dell’assegno di mantenimento destinato ai figli di primo letto.

Tuttavia la domanda di revisione non costituisce domanda di azzeramento. E’, infatti, un diritto costituzionale anche quello dei figli ad essere mantenuti dal genitore divorziato, anche se quest’ultimo ha generato una nuova famiglia. Difatti, la legge prevede che la nascita dei figli comporta l’obbligo di contribuire con l’altro genitore al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al reddito di ciascuno. In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di elargire un assegno di mantenimento, secondo tali presupposti: le esigenze del figlio; il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori; la permanenza presso ciascun genitore; la situazione reddituale dei genitori; il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Per quanto riguarda la determinazione dell’assegno, è previsto che i coniugi possano accordarsi sulla sua somma; in caso contrario, sarà il giudice a determinare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, tenendo conto la capacità economica di costui. Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il presidente del tribunale può ordinare che una parte dei redditi del genitore siano versati all’altro genitore a favore dei figli. Se costui continua a non pagare o si rifiuta, commette reato di violazione degli obblighi familiari.

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