Cos’è il revenge porn e come è punito in Italia

di Carolina Cassese

Nella settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne è opportuno prestare attenzione a un reato che si sta pericolosamente diffondendo tra le giovani generazioni. Il Revenge porn o vendetta porno pornovendetta è la  condivisione pubblica di immagini o video ad esplicito contenuto sessuale senza l’autorizzazione dei protagonisti. Il revenge porn ha come obiettivo l’umiliazione della persona coinvolta. Per questo  motivo, nella maggior parte dei casi, le immagini  sono accompagnate da informazioni volte ad identificare il soggetto ritratto, come ad esempio il nome, il luogo di residenza, il posto di lavoro. Spesso le immagini  vengono scattate dal partner con il consenso della vittima, in altri casi invece senza che ne fosse a conoscenza.

Questa pratica rappresenta una forma di violenza, abuso psicologico, abuso sessuale ed esiste una specifica legislazione solo in pochi paesi del mondo, ossia: Italia, Australia, Canada, Filippine, Giappone, Israele, Malta, Regno Unito e alcuni stati degli USA. La legge contro il revenge porn in Italia è entrata in vigore il 9 agosto 2019 con il “Codice Rosso“. L’introduzione del reato in Italia è da attribuire alla parlamentare Federica Zanella. Nella XVIII legislatura Simon Baraldi, un giovane studente universitario, aveva presentato una petizione popolare al Senato della Repubblica in cui chiedeva l’introduzione del reato di revenge porn nel codice penale italiano e il gratuito patrocinio per tutte le vittime di tale reato. I Sentinelli e Insieme in Rete, insieme alla sociologa Silvia Semenzin, lanciarono  una petizione su Change.org con l’hashtag #intimitàviolata per chiedere al Parlamento  una legge contro la condivisione non consensuale di materiale intimo. La petizione raccolse oltre 100.000 firme e determinò una intensa campagna politica che culminò con l’approvazione il 2 aprile 2019 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

Il revenge porn: definizione e punizioni

La legge stabilisce all’art. 10 che “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.Il delitto è punito a querela della persona offesa”.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. La legge è entrata in vigore dal 9 agosto 2019. L’evento che è stato fondamentale per l’approvazione della legge che punisce il revenge porn ha ad oggetto il drammatico caso di Tiziana Cantone, la 31enne che nel 2016, stremata dalle pubbliche offese, decise di impiccarsi. Tiziana  viveva nel napoletano e venne filmata dall’ex fidanzato mentre era in atteggiamenti intimi. Questi video fecero il giro del web e la povera ragazza per il dolore e l’umiliazione subita dai suoi coetanei fu costretta a lasciare il lavoro e la sua città ed infine a suicidarsi.

E’ importante capire come cancellare notizie false dal web ed evitare che si diffondano a macchia d’olio. Sul web i dati si diffondono velocemente, anche se c’è la possibilità di cancellarli da Google adoperando il diritto all’oblio che però costituisce un percorso lungo. Per evitare le lungaggini burocratiche del diritto all’oblio, ci si può ad esempio rivolgere alla società ReputationUP che in poco tempo può risolvere il problema.

Un altro caso recente di revenge porn riguarda le immagini personali di una maestra di asilo e di un suo video hard fatto girare senza il suo consenso dall’ex fidanzato. Uno dei compagni di squadra dell’ex della maestra riconosce la donna e mostra il video alla moglie che corre a riferire l’accaduto alla dirigente scolastica. Quest’ultima costringe la maestra a rassegnare le dimissioni. La ragazza però ha denunciato l’accaduto e la procura di Torino ha disposto per l’ex fidanzato la messa alla prova con lavori socialmente utili e il risarcimento dei danni alla ragazza.

Il problema “Telegram”

Il revenge porn è ribalzato agli onori della cronaca anche per  l’esistenza di un grande canale italiano su Telegram in cui alcuni iscritti sembrerebbero scambiarsi materiale pornografico ottenuto senza il consenso delle persone riprese. Perché proprio Telegram? La sociologa Silvia Semenzin ha studiato questo caso risaltando la mascolinità tossica e l’oggettificazione della donna da parte dell’uomo. Dagli studi della dottoressa è emerso che “Telegram è una piattaforma di messaggistica criptata che permette la creazione di grandi gruppi di chat (fino a 200.000 utenti) e canali (a numero illimitato), quindi offrendo la possibilità di formare community online molto ampie. Telegram inoltre consente di utilizzare uno pseudo-anonimato: ciò significa che per gli utenti è più difficile essere rintracciati (anche se non impossibile) grazie all’uso di crittografia end-to-end e il fatto che la piattaforma non richieda dati personali oltre al numero di telefono per iscriversi. Per queste ragioni Telegram è diventata una piattaforma preferenziale per lo scambio di materiale illecito“.

Telegram quindi contribuisce a creare un ambiente in cui un uomo che diffonde video o immagini intime senza il consenso della donna ritratta non viene colpevolizzato. Tutte le reazioni vengono trasferite sulla donna, che diventa oggetto del piacere dell’uomo, ma soprattutto della sua violenza. E questa particolarità potrebbe essere più diffusa di quanto non pensiamo: “Ad un certo punto, poco più di tre anni fa, vengo a conoscenza dell’esistenza di chat maschili tra alcuni conoscenti, le classiche chat da spogliatoio, dai nomi tipo ‘Donne tutte puttane”. La dottoressa iniziò allora a approfondire e capire il tipo di materiale che veniva condiviso in chat con questi nomi . Scoprì che non solo la chat serviva alla condivisione di selfie intimi delle ragazze con cui questi ragazzi uscivano, ma venivano anche raccolti foto, video e  audio intimi, fatti di nascosto con videocamere e microfoni occulti. Il tutto al fine di fare fare branco. In quelle chat c’erano molte ragazze che la ricercatrice conosceva. “Questo è esattamente il risultato di quella che in sociologia si denomina cultura dello stupro“, continua Semenzin, che ha anche iniziato una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno. Questo studio sociologico ha rafforzato la tutela penale dello sviluppo sessuale del minore e della libertà sessuale dell’individuo circa l’utilizzo dei social network.

La tutela penale in questione fa riferimento I alle norme ex articoli 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, e 612 ter del Codice penale. L’articolo 600 ter Codice penale, rubricato “Pornografia minorile”, è stato inserito dall’articolo 3, legge 3 agosto1998, n. 269 ed è stato poi modificato ad opera dell’articolo 2, legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dell’articolo 4, legge 1° ottobre 2012, n. 172. Allo stato attuale, la norma punisce con la  reclusione dai 6 ai 12 anni più multa una serie di condotte di realizzazione di esibizioni e spettacoli pornografici mediante l’utilizzo di minori di anni 18, o tramite il loro reclutamento. Nel caso preso qui in esame è interessante soffermarsi sul terzo comma che prevede e punisce le condotte di chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni, e quanto previsto dal comma IV, che punisce le condotte di offerta e cessione anche gratuita del materiale pedopornografico.

Il “materiale pedopornografico”

Cosa si intende per materiale pedopornografico? Il comma VII, così come introdotto dalla novella del 2012, fornisce una definizione espressa di questo concetto, statuendo che si intende “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. Il carattere pornografico di un’immagine o video va interpretato nel caso concreto. Infatti, “il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici” (Cass. penale, Sez. III, 9 giugno 2017, n. 38651). La Suprema Corte ha poi rilevato che “debba escludersi la limitabilità della rilevanza penale delle sole rappresentazioni di organi genitali di soggetti infradiciottenni, con conseguente inclusione anche di organi sessuali secondari, quali il seno e i glutei” (Cass. penale, Sez. III, Sent. 9 marzo 2020, n. 9354). Alla luce di queste nozioni, però, sussiste un dubbio interpretativo. Infatti, quando venne alla luce la norma in questione i selfie non esistevano. L’articolo 600 ter Codice penale punisce “le condotte di distribuzione e divulgazione del materiale pornografico realizzato sfruttando – rectius, utilizzando – i minori di anni 18”.

Materiale autoprodotto dai minori

Se tali contenuti pornografici fossero autoprodotti dal minore e poi diffusi dal proprio aguzzino, tale fatto costituirebbe reato? La Corte di Cassazione ha trovato due eccezioni in cui risulta punibile anche la condotta di distribuzione del selfie:

  1. qualora l’autoscatto venga acquisito dal soggetto mediante minaccia nei confronti del minorenne, indotto quindi all’invio del materiale autoprodotto (Cass. pen., Sez. III, 28 agosto 2018, n. 39039);
  2. qualora l’autoscatto venga acquisito dal soggetto mediante inganno o, comunque, senza il consenso del minorenne, che intendeva invece tenere riservato il materiale (Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 5522).

Ora analizziamo il delitto di cui all’articolo 612 ter Codice Penale, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, introdotto dall’articolo 10, legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso). Tale reato tutela anche le persone maggiorenni. Differentemente dai reati di cui si è sopra parlato, con cui il reato ex articolo 612 ter Codice Penale ha in comune il fatto di presidiare la libertà sessuale posti nel novero dei delitti contro la personalità individuale; la collocazione dell’articolo 612 ter Codice Penale è nell’ambito dei delitti contro la libertà morale, come per esempio è il delitto di minaccia. Tale scelta del legislatore pecca probabilmente di coerenza e di sistematicità: secondo alcuni avrebbe dovuto creare un autonomo titolo, “rubricato tutela della riservatezza sessuale, da inserire dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell’attuale Sezione III del titolo XII“. Appare però un vuoto nella formulazione della norma. Se da un lato l’ordinamento penale italiano punisce infatti i delitti contro la libertà sessuale e lo sviluppo del minore realizzati a mezzo canali social, dall’altro non tutela alcune fattispecie, come per esempio le condotte di distribuzione e divulgazione di materiale autoprodotto dal minore di anni 18 non ottenuto con minaccia.

C’è ancora tanto da fare

La questione ha ricevuto grande attenzione mediatica e politica fino ad arrivare alla legge contro il revenge porn. La penalizzazione di questa pratica è stata inserita nella legge numero 69 del 19 luglio 2019, nota come Codice Rosso. Tuttavia, secondo quanto afferma la sociologa Semenzin, in Italia siamo ancora lontani dal prendere delle misure serie ed effettive contro questo tipo di violenza, perché ancora la banalizziamo e la sminuiamo: “Per questo, ancora non siamo riusciti a concettualizzare collettivamente lo stupro digitale come una forma di violenza massiva contro le donne, ma continuiamo a parlarne in termini di pura violazione della privacy“. La dottoressa ritiene che la giustizia italiana reputi il revenge porn un problema privato tra una donna e l’ex compagno che si vendica per essere stato lasciato. “Quello che questi gruppi su Telegram ci dimostrano invece è come la condivisione non consensuale di materiale intimo faccia parte di una violenza strutturale e sistematica contro le donne, frutto di una cultura ancora fortemente patriarcale“, ribadisce però la sociologa. Quando un fenomeno è così radicato nella cultura e nella società, lo strumento giuridico spesso non basta. Non è sufficiente una legge per sradicare una pratica diffusa e in un certo senso legittimata dalla stessa cultura in cui questa si dirama. La  Semenzin aggiunge che “Il problema non è Internet o i social media: è una cultura e una società in cui il sessismo viene normalizzato. La condivisione non consensuale di materiale intimo è un’altra espressione di maschilità egemonica. Anche perché il sesso necessita di consenso e qui è proprio la mancanza di consenso ad eccitare, perché genera la sensazione di star dominando, controllando e in certo senso rimettendo le donne al loro posto. Non è accettabile che questi atteggiamenti vengano considerati normali. E non è normale che ancora ci vengano venduti come comportamenti goliardici e da maschi. La goliardia non può mai essere sinonimo di violenza e la violenza non può essere combattuta solo attraverso strumenti giuridici: riconoscerla come reato non è abbastanza. Per cambiare una cultura ci vogliono tempo e pazienza. La sociologa ritiene importante includere l’educazione sessuale, affettiva e digitale nelle scuole.

Pertanto, sulla scorta di questi studi, si invitano i docenti a incrementare nelle scuole lo studio di queste tematiche al fine di evitare questi odiosi reati e si spera che un passo importante vengo impresso anche dalle famiglie.

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