Truccare i chilometri di un viaggio in camion è reato: cosa si rischia?

di Carolina Cassese

Il cronotachigrafo dei mezzi di trasporto pesanti è un dispositivo obbligatorio che memorizza le informazioni sul viaggio effettuato da un camion. Cosa si rischia quando si trucca il cronotachigrafo? Una recente ordinanza della Cassazione ha precisato che la multa deve essere una sola e non due. Ma quale delle due? Secondo la normativa, gli autisti non devono guidare più di: 9 ore al giorno; 56 ore alla settimana; 90 ore per due settimane.

Non è consentito all’autista effettuare il riposo settimanale regolare e compensativo in cabina: deve scendere dal mezzo e riposarsi. L’autista può superare il tempo di guida giornaliero e settimanale per non più di un’ora ma solo se stia rientrando nella sede di attività del datore di lavoro. E’ possibile superare l’orario di guida giornaliero o settimanale di due ore, purché venga fatta una sosta di 30 minuti consecutivi. La polizia può fare dei controlli a campione sui cronotachigrafi per verificare il loro corretto funzionamento. Se viene rilevata una violazione, in alcuni casi viene chiamato in causa direttamente il conducente, in altri casi l’impresa.

Il conducente è responsabile quando: non mostra alla Polizia i dischi del cronotachigrafo (sanzione da 45 a 88 euro); supera il periodo massimo giornaliero o settimanale di guida (sanzione da 143 a 570 euro); omette le pause prescritte durante il viaggio (sanzione da 143 a 570 euro); non effettua il riposo obbligatorio giornaliero o settimanale (sanzione da 143 a 570 euro); non porta a bordo il cronotachigrafo o ne porta uno non omologato (sanzione da 742 a 2.970 euro); porta a bordo un cronotachigrafo non funzionante (sanzione da 742 a 2.970 euro); non inserisce il foglio di registrazione e/o la carta del conducente (sanzione da 742 a 2.970 euro); circola con un cronotachigrafo manomesso e/o con sigilli truccati o mancanti (sanzione da 1.484 a 5.940 euro); non segna le ore di guida e di riposo con cronotachigrafo non funzionante (sanzione da 45 a 88 euro); omette o riporta in modo irregolare dei dati sul foglio di registrazione (sanzione da 45 a 88 euro); commette altre violazioni sul tachigrafo (sanzione da 45 a 88 euro).

L’impresa, invece, è responsabile quando: mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, oppure con un dispositivo non omologato, difettoso, manomesso o con un numero insufficiente di fogli di registrazione o di dati (sanzione da 713 a 2.853 euro); mette in circolazione un veicolo senza che il cronotachigrafo sia stato riparato nei 15 giorni previsti da quando è stato accertato il mancato funzionamento (sanzione da 88 a 178 euro).

Come detto, una recente ordinanza della Cassazione ha dichiarato illegittimo l’irrogazione di una doppia multa quando viene scoperto a bordo di un mezzo pesante un cronotachigrafo truccato. La Suprema Corte ha infatti escluso la possibilità di sanzionare l’autista sia per avere manomesso il dispositivo sia per avere circolato con il tachigrafo “taroccato”. Secondo gli Ermellini, in conclusione, la condotta è unica e va applicata una sola sanzione sulla manomissione del dispositivo. In caso di alterazione del dispositivo, la multa deve essere raddoppiata.

Altri articoli

Lascia commento

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.

Close Popup

Questo sito web utilizza cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La chiusura del banner comporta il consenso ai soli cookie tecnici necessari.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Cookie tecnici
Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
SALVA
Accetta tutti i Servizi
error:
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00