Reati edilizi: cosa sono, chi è responsabile e cosa rischia

di Carolina Cassese

Come si individua il responsabile di un reato edilizio? Prima di tutto, per “reato edilizio” si intende l’illecito penale che viene commesso per il mancato rispetto delle norme stabilite dalla legge circa la realizzazione di nuove opere. La legge prevede diversi tipi di reato edilizio e le pene/sanzioni sono tra queste:

  • viene punito con l’ammenda fino a 10.329 euro chi non osserva le norme edilizie stabilite dalla legge, negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati. Commette questo reato chi costruisce in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato;
  • viene punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 fino a 51.645 euro chi costruisce in assenza del permesso di costruire, in maniera del tutto abusiva, o chi costruisce in totale difformità dal progetto approvato;
  • viene punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 15.493 fino ad € 51.645 colui che pone in essere una lottizzazione abusiva, ovvero chi costruisce in assenza del permesso di costruire o in difformità totale o in variazione essenziale in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale.

Esistono tuttavia altre ipotesi di reato, alcune delle quali circoscritte alla responsabilità di specifici soggetti:

  • è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1.032 euro il committente, ovvero il direttore dei lavori o il costruttore, che esegue opere in cemento armato in violazione delle norme che regolano i depositi dei progetti e dei calcoli statici che riguardano appunto le costruzioni in cemento armato;
  • è punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 103 a 1.032 euro il costruttore che non effettua la denuncia dei lavori presso lo Sportello unico;
  • è prevista l’ammenda da 206 a 10.329 euro per chiunque violi le disposizioni antisismiche .

Secondo la legge, quando si realizzano lavori per cui è necessario ottenere un titolo edilizio da parte del Comune, se gli interventi non sono regolari vi è la responsabilità dei seguenti soggetti: committente dei lavori, cioè colui che incarica l’appaltatore; titolare del permesso di costruire (che coincide, quasi sempre, con il committente); costruttore, cioè chi realizza i lavori su incarico del committente (il subappaltatore); direttore dei lavori, cioè colui che, per conto del committente, controlla che i lavori siano eseguiti correttamente.

Tutti questi soggetti sono responsabili per i reati edilizi nei limiti delle proprie competenze. Per alcune ipotesi di reato, è la legge a determinare direttamente il responsabile: ad esempio, il reato di omessa denuncia dei lavori può essere commesso solamente dal costruttore. Nelle altre ipotesi, invece, occorre stabilire chi sia il responsabile tra titolare del permesso, committente, costruttore e direttore dei lavori. Ad esempio, il costruttore è penalmente responsabile se volontariamente esegue l’opera in difformità rispetto al progetto approvato e depositato in Comune, nonostante le contrarie indicazioni del committente e del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, risponde dei reati edilizi quando non interviene per garantire che l’opera sia conforme al progetto. Il direttore dei lavori è però esente da responsabilità se contesta al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore le difformità dell’opera e ne fa denuncia alle competenti autorità comunali. Committente e titolare del permesso di costruire sono responsabili dei reati edilizi ogniqualvolta favoriscano la realizzazione dei lavori in difformità dal progetto approvato, oppure diano incarico di eseguirli senza aver ottenuto il titolo edilizio.

Quindi, per individuare il responsabile di un reato edilizio bisogna verificare di volta in volta la condotta che ha determinato la commissione di uno degli abusi previsti dalla legge. Pertanto, in presenza di un abuso realizzato dal costruttore non potrà rispondere il proprietario solo perché è il titolare dell’opera, purché dimostri la sua estraneità alla difformità segnalando ciò al Comune e al direttore dei lavori. Se il proprietario era consapevole dell’abuso scatterà la responsabilità penale.

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