Quando viene tolta la pensione di reversibilità? Prima di tutto, chiariamo che la pensione ai superstiti corrisponde a una percentuale della pensione spettante al defunto o a una percentuale della pensione alla quale questi avrebbe avuto diritto. Le percentuali da applicare variano in base ai superstiti aventi diritto ed alla composizione del nucleo familiare:
- coniuge solo- spetta il 60% della pensione del dante causa;
- coniuge ed un figlio – spetta, in totale, l’80%;
- coniuge e due o più figli – spetta, in totale, il 100%;
- un figlio – spetta il 70%;
- due figli – spetta, in totale, l’80%;
- tre o più figli – spetta, in totale, il 100%;
- un genitore – spetta il 15%;
- due genitori -spetta, in totale, il 30%;
- un fratello o una sorella – spetta il 15%;
- due fratelli o sorelle – spetta, in totale, il 30%;
- tre fratelli o sorelle – spetta, in totale, il 45%;
- quattro fratelli o sorelle -spetta, in totale, il 60%;
- cinque fratelli o sorelle – spetta, in totale, il 75%;
- sei fratelli o sorelle – spetta, in totale, il 90%;
- sette o più fratelli o sorelle – spetta, in totale, il 100%.
Se l’avente diritto alla reversibilità è il coniuge, la pensione non viene più corrisposta nel caso in cui contragga nuovo matrimonio. Al coniuge spetta però un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, inclusa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data delle nuove nozze. Se la pensione risulti erogata non solo al coniuge ma anche ai figli, deve essere riliquidata a favore di questi ultimi.
La pensione ai superstiti liquidata ai figli, invece, non viene più corrisposta in questi casi :
- per i figli minori, al compimento dei 18 anni, se non sono studenti o inabili;
- per i figli studenti di scuola media o professionale, qualora svolgano un’attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento dei 21 anni;
- per i figli studenti universitari, qualora svolgano un’attività lavorativa, o interrompano gli studi, o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età;
- per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° o 26° anno di età e l’interruzione degli studi non causano l’estinzione, ma solo la sospensione del diritto alla pensione. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa dalla quale scaturisce un piccolo reddito annuale non superiore ad un ammontare pari al trattamento minimo annuo di pensione disciplinato dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti aumentato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, il diritto alla pensione ai superstiti non sorge se alla data del decesso del dante causa non sono presenti le condizioni richieste.
Se le predette condizioni vengono meno nel corso del godimento della reversibilità, la pensione viene sospesa. Se i beneficiari della reversibilità siano i genitori del dante causa, il diritto alla pensione cessa nell’ipotesi in cui siano destinatari di un’altra pensione. I genitori over 65 hanno diritto alla pensione in assenza di coniuge o i figli, o non rientrano tra gli aventi diritto. Devono, altresì, risultare a carico del dante causa deceduto, né essere titolari di pensione diretta o ai superstiti. Pertanto, chi è titolare di pensione poiché superstite dell’altro coniuge non ha diritto alla pensione per il decesso del figlio.
La pensione di reversibilità, infine, può spettare ai fratelli celibi e sorelle nubili, purché risultino viventi a carico ed inabili al lavoro al momento del decesso del pensionato: fratelli e sorelle hanno diritto alla pensione nel caso in cui manchino o non hanno diritto alla reversibilità il coniuge, i figli e i genitori. Il diritto alla reversibilità viene meno, per i fratelli e le sorelle, se percepiscono un’altra pensione, contraggano matrimonio o se vengo meno lo stato di inabilità.