Disabilità: qual è la normativa di riferimento in Italia?

di Carolina Cassese

Sono anni che le amministrazioni comunali vengono tacciate di assenza di sensibilità verso i disabili per non aver predisposto in luoghi pubblici delle attrezzature finalizzate a consentirgli di poter passeggiare tranquillamente per le vie della città senza dover imbattersi in fastidiose barriere architettoniche. Ma cosa è una barriera architettonica? Si tratta di un ostacolo, un qualunque elemento costruttivo che impedisce l’accesso o lo spostamento verso un luogo o servizio, specialmente per le persone con limitata capacità motoria.

Quali sono le barriere architettoniche? Ci sono diversi esempi di barriere architettoniche:

  • un marciapiede stretto che impedisce il passaggio con la carrozzella o con il passeggino è una barriera architettonica;
  • una scala dentro casa che serve per raggiungere il piano di sopra o il garage è una barriera architettonica;
  • un dislivello maggiore di pochi centimetri in un bagno, uno spazio pubblico o un ambulatorio medico è una barriera architettonica;
  • un corrimano posizionato a un’altezza sbagliata, il quale impedisce a una persona ipovedente di orientarsi senza cadere è una barriera architettonica.

Quale è la normativa di riferimento? Vediamola assieme nel dettaglio.

Dopo la seconda Guerra Mondiale lo Stato italiano si pose il problema della tutela delle minoranze. L’’art.3 della Costituzione riconosce tra i Principi Fondamentali che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La questione dell’ accessibilità si fonda sulla Costituzione e la norma che per la prima volta affronta l’argomento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89. La legge stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Le principali norme di riferimento nazionali sull’accessibilità e le barriere architettoniche che regolano la progettazione dell’edilizia residenziale privata e pubblica sono:

  • Legge 13/89 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 – Ministero Lavori Pubblici – Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
  • DM 236/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • DPR n 503/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, riprende la definizione di barriere architettoniche già inserite nella Legge 13/89 stabilendo che agli edifici o spazi pubblici esistenti, debbano essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche al fine di garantire la completa fruibilità dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il Decreto precisa inoltre che non potranno essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme inserite nel Regolamento stesso.
  • DPR n. 380 del 6 giugno 2001, in particolare con quanto stabilito dalle Sezioni I e II del Capo III – intitolate rispettivamente “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” – raccoglie e organizza quando previsto dalla normativa precedente in materia di abbattimento barriere.
  • 30/12/2021, n. 234 – Legge di bilancio 2022. Il comma 42, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 ha introdotto una nuova detrazione fiscale, riferita alle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.

ll DM 236/89, poi, spiega nel dettaglio ciò che viene inteso per barriere architettoniche:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i ciechi, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il Decreto contiene tutti gli accorgimenti tecnici che i progettisti sono tenuti a seguire per essere certi di rispettare la norma in tutte le sue prescrizioni.Il D.M. 236/89 attuativo della Legge è molto preciso nell’identificare anche termini e concetti. Una progettazione edilizia attenta al tema della disabilità deve tener conto di tre requisiti o livelli di qualità, accessibilità  visitabilità, adattabilità dello spazio costruito (art.2 del DM 236/1989):

  • Accessibilità – raggiungere un edificio, pubblico o privato, e le sue singole unità immobiliari e ambientali, entrarvi agevolmente e fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
  • Visitabilità – la possibilità, anche per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi comuni e almeno un servizio igienico per unità immobiliare.
  • Adattabilità – possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, per renderlo completamente fruibile anche da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Il D.M. 236/89, inoltre, stabilisce i parametri tecnici e dimensionali per gli edifici e gli spazi privati:

  • le dimensioni minime delle porte,
  • le caratteristiche delle scale,
  • la pendenza delle rampe pedonali,
  • gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote,
  • le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità,
  • le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora.

I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6). Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici, è stato emanato un altro decreto attuativo. Per quanto concerne le scale, queste devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. I gradini devono avere una pedata antisdrucciolevole e preferibilmente a pianta rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati. Le rampe di scale che sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, con pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Si deve indicare l’inizio e la fine della rampa con un segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino. Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1 m. Le scale ad uso privato che non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l’altezza minima del parapetto (1 m). I gradini delle scale di un edificio residenziale devono rispettare il rapporto tra alzata e pedata: la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Nel caso si adotti la rampa come soluzione tecnica per superare un dislivello, valgono in generale accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

Il comma 42, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 ha introdotto una nuova detrazione fiscale. Il comma ha introdotto l’ art. 119-ter del D.L. 34/2020 che riconosce ai contribuenti una detrazione per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche come ascensori, montascale, piattaforma elevatrice e montascale a pedana consentono di beneficiare di una detrazione Irpef. Questi rientrano nella categoria degli interventi agevolati anche i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come telefoni a viva voce, touchscreen, computer o tastiere espanse per i quali è già prevista la detrazione Irpef del 19%.

La scorsa Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap grave. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

La legge 104 è il riferimento legislativo o legge quadro “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. I principali destinatari delle misure e agevolazioni previste dalla legge 104/92 sono le persone disabili e chi si prende cura di loro. La legge prevede delle agevolazioni in merito ai  servizi alla persona e ai suoi familiari o prestazioni in denaro, tra cui agevolazioni e detrazioni fiscali,  aiuto psicologico, psicopedagogico o tecnico. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia adeguato sostegno.

L’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio desta sempre problemi di vario tipo, dalle maggioranze assembleari necessarie all’approvazione dei lavori alla ripartizione delle relative spese, per finire alla possibilità di dissociazione da parte di alcuni condomini dalle opere in questione. Per venire incontro ai più svantaggiati e agevolare la rimozione degli ostacoli di carattere strutturale al godimento dell’abitazione in ossequio anche al principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, la normativa in materia di barriere architettoniche in condominio e abbattimento è stata più volte modificata. Oggi eseguire i lavori di questo tipo è diventato più agevole per via delle ridotte maggioranze richieste dalla legge e per la possibilità di intraprendere le opere da soli, a proprie spese, anche in contrasto con la volontà dell’assemblea.

La legge di bilancio 2022 recita infatti quanto segue:“ Le condizioni di handicap fisico in cui versa il condomino, che lo rendono non autosufficiente e costretto a muoversi con l’ausilio di mezzi di supporto, impongono di coniugare il concetto di normale tollerabilità con il principio di solidarietà (art.2 Cost.) e di funzione sociale della proprietà (art.42 Cost.). È sorta la necessità di un bilanciamento tra il maggior sacrificio del soggetto disabile (che è impedito nell’utilizzazione delle scale condominiali) e il rispetto alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall’installazione dell’ascensore. Coerente con la necessità di rispettare e valorizzare il principio di solidarietà, la giurisprudenza afferma che le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt.32 e 42 Cost. Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’ innovazione al fine di non partecipare alla spesa. Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312)”.

Altra normativa riguarda montascale e montacarichi. In linea di massima, i montascale fissi si compongono dei seguenti elementi: la poltroncina, il sistema di accensione e comando, i dispositivi o sensori di sicurezza e il telecomando per il comando a distanza. Esistono vari tipi di montascale a seconda del luogo di installazione: montascale rettilinei o curvilinei, adatti a ambienti esterni o interni. Con il termine montacarichi si intende un impianto di sollevamento in verticale che trasporta cose, non persone. I montacarichi elettrici sono simili agli ascensori, hanno una cabina e si muovono in verticale. Ne esistono in molte misure, in base agli scopi.

Quello che comunemente viene chiamato montacarichi per disabili è in realtà, il servoscala o la piattaforma elevatrice, adatta per il trasporto di persone con difficoltà motorie importanti o per una persona in carrozzina e un eventuale accompagnatore in piedi. Rispetto al montascale a poltroncina (utilizzato per lo più ad un uso residenziale, installato all’interno di un edificio) il montascale a pedana viene applicato in molteplici contesti: non solo in ambito residenziale, ma anche in strutture private aperte al pubblico (dal bar al ristorante, dal negozio al cinema) e in strutture pubbliche. Non sono rare, infine, le installazioni all’aperto. In moltissimi casi, installare una pedana montascale, è l’unico modo per agevolare l’accesso delle persone con difficoltà motorie specifiche o a una mamma con un passeggino ad una spiaggia, a un punto panoramico della città o a un luogo di particolare interesse turistico.

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