Le autorità possono divulgare l’identità di chi ha contratto il coronavirus? Per rispondere a tale quesito occorre mettere a confronto il diritto alla privacy, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca.
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 “la condizione di salute di una persona è un dato sensibile ed è coperto da privacy, per cui la sua divulgazione è consentita solo in presenza del consenso (scritto) del soggetto interessato”.
Tuttavia, il contagio da coronavirus tende a contrapporre il diritto alla riservatezza del contagiato alla tutela della salute pubblica, tenuto conto della facilità e velocità della sua diffusione e pericolosità. Per tale motivo, nel caso in cui la divulgazione delle notizie sul covid-19 sia importante per la tutela della salute pubblica, sono esclusivamente autorizzati alla divulgazione del nome del contagiato: le autorità sanitarie, gli enti locali e gli organi di governo poichè svolgono la funzione di tutela dell’incolumità collettiva. Questo è l’unico caso che permette la diffusione dei dati sensibili attinenti la salute di un cittadino contagiato dal coronavirus. Infatti, negli altri casi vige il divieto assoluto per tutti i privati cittadini di divulgare i nomi di chi ha contratto il virus.
Bisogna sottolineare però che il diritto alla privacy ed alla riservatezza incontra un limite nel diritto di cronaca, ovvero quando la notizia assuma un’importanza fondamentale ai fini della cronaca. Il diritto di cronaca viene esercitato dagli organi di stampa e dai giornalisti e deve ottemperare a tre criteri imprescindibili:
1) la verità, ovvero, la notizia pubblicata deve corrispondere ad un fatto realmente accaduto;
2) la contingenza, ossia, la notizia deve essere esposta in maniera corretta;
3) la pertinenza, ovvero, la notizia deve essere rilevante per l’opinione pubblica.
Pertanto, in alcuni casi aventi natura straordinaria, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy e alla riservatezza, permettendo la divulgazione del nome del contagiato. Per esempio, è lecita la diffusione del nome di un contagiato da Coronavirus nel caso in cui quest’ultimo non abbia rispettato gli obblighi di isolamento e quarantena e sia indagato per questo dall’autorità giudiziaria: in questo caso, trattandosi di cronaca giudiziaria, la pubblicazione del nominativo è del tutto giustificata. Quindi, la divulgazione dell’identità di chi ha contratto il Coronavirus avviene per mezzo delle autorità sanitarie nei casi in cui costoro lo ritengano necessario per salvaguardare la salute pubblica ed è altresì consentita agli organi di stampa nei casi in cui il diritto di cronaca prevalga sul diritto alla privacy.