Plagio e risarcimento danni: quando interviene la Giustizia?

di Carolina Cassese

Ultimamente, la Corte di Cassazione si è soffermata sul calcolo del risarcimento per il plagio musicale. Vediamo quando c’è plagio.

Per copyright si parla di “diritto d’autore“. Tale diritto si tutela dimostrando di essere l’originario creatore. Tale prova può essere fornita in qualsiasi modo: con la registrazione di un’esibizione live o con marca temporale su uno spartito. Il plagio si manifesta quando viene copiata la canzone di un altro autore. Non importa se lo si è fatto volontariamente o meno. Infatti, la Legge non determina un criterio standard per appurare quando c’è plagio, ma si tratta di una valutazione che viene fatta caso per caso. Dunque, il plagio scatta solo quando l’opera copiata ha una sua originalità.

Non ci potrà essere accusa di plagio, per esempio, nei confronti di una tarantella popolare. Nell’ambito della musica leggera, il plagio sussiste quando si riproduce il ritornello. Non interessano né le strofe, né il timbro, né il ritmo, né gli accordi. La melodia è il principale elemento di riconoscibilità di una canzone: è su di essa che ricade il diritto d’autore. L’autore di una canzone, se leso nel suoi diritti, potrà agire non solo per ottenere il risarcimento del danno, ma potrà altresì ottenere la distruzione o rimozione della violazione.

In Italia il risarcimento del danno non è automatico: è necessaria la prova di aver ricevuto un danno. L’articolo 158 della legge sul diritto d’autore stabilisce come si determina il risarcimento in caso di plagio. Il risarcimento dovuto al danneggiato si calcola tenendo conto di due elementi:
1. il lucro cessante, ovvero la perdita subita a titolo di mancato guadagno per il brano copiato;
2. il danno morale subito dall’ autore dell’opera.

La Cassazione ha recentemente integrato tali regole. Infatti, in caso di plagio musicale, l’autore della canzone copiata ha diritto a ottenere il risarcimento del danno pari ai proventi percepiti dall’autore dell’illecito. Vi è da precisare che dalla somma accertata dal giudice vanno sottratti i costi sostenuti dalle case discografiche per la promozione del brano e il contributo al successo dell’opera avvalorato dalla notorietà dell’interprete: la fama dell’autore del plagio, quindi, riduce il risarcimento. E’ una interpretazione inverosimile ma che trova fondamento giuridico, in quanto lo stesso risultato economico non sarebbe stato perseguito da un autore meno famoso. Quest’ultimo, infatti, non può avvantaggiarsi del successo conseguito dal primo a causa del suo essere famoso.

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