“Le autorizzazioni prima del 21 gennaio 2000 sono legittime ed quelle a partire dal 21 gennaio 2000 sono illegittime. La Siva, Sindacato Italiano Venditori Ambulanti, lo ha dichiarato nell’incontro del 18 marzo e scritto il 21 marzo quale rettifica del verbale che non aveva riportato” Lo chiarisce il presidente regionale del Siva, Felice Califano, in una nota in riferimento alla querelle sul mercato rionale di Nola.
Ecco la sua nota:
“Quale partecipante dell’incontro del 10 settembre, ho letto il verbale ricevuto ed ho notato, con rammarico, che non tutto quanto da me dichiarato è riportato nel verbale dattiloscritto e di conseguenza quelle parti riportate, senza le premesse da me fatte, ma che risultano negli appunti stenografici del verbalizzante, deformano quanto da me affermato negli interventi, contraddicendo, addirittura, il pensiero espresso. Con il mancato riporto di gran parte degli interventi si è praticamente travisato il mio pensiero. Per esempio, è vero che ho accettato la proposta dell’alternanza settimanale, ma come estrema ratio, cosa che non si evince dal verbale. In effetti, come proposta principale, avevo chiesto di valutare la possibilità di una terza zona, in strade o piazze, in zona urbana e/o nell’ambito del centro storico, di ampiezza tale da consentire a tutti i legittimi assegnatari di posteggio di lavorare tutte le settimane. A supporto della proposta della terza zona ho anche affermato che tale soluzione dava la possibilità della riapertura immediata del mercato, nelle more della conclusione dei lavori nelle aree mercatali definitive scelte dall’Amministrazione, precisando che per i mercati su strade, quelli cioè che per un certo tempo nell’arco della giornata occupano spazi aperti, sui quali si alternano con altre attività cittadine, non sono previsti lavori specifici come è espressamente previsto nelle disposizioni transitorie e finali, indicate all’art. 11 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. Sono passato poi alla lettura di quanto indicato nella norma che, ripeto, prevede che per i mercati nei centri storici o in zone urbane dove non sia possibile l’adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all’art. 6. Tra le Prescrizioni particolari previste al comma 4 del richiamato articolo 6 è esplicitamente previsto che l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. Per quanto riguarda a chi assegnare i posteggi nell’area provvisoria, ho consegnato delle note della SIVA, che ho avuto il piacere di rappresentare, nelle quali la SIVA ha precisato che, per legge, i posteggi nella nuova area possono essere assegnati ai legittimi assegnatari di posteggi, cioè agli assegnatari di posteggi per i quali l’art. 27, comma 8 della Legge regionale n. 1/2000, ha previsto la conversione d’ufficio delle autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente, non avendo il Comune di Nola mai fatto un Bando ad evidenza pubblica come previsto dall’art. 41, comma 2 della predetta Legge regionale n. 1/2000“.