Vaccino si, vaccino no. Tante sono le perplessità che aleggiano sull’effettiva tutela del vaccino contro il Covid 19. La campagna delle vaccinazioni in alcune regioni procede in maniera spedita, in altre a rilento. I primi a essere sottoposti al vaccino sono stati gli operatori sanitari. Nei prossimi mesi toccherà ad altre categorie, fino ad abbracciare l’intera popolazione. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono sorti vari dibattiti da parte degli operatori di diritto circa la possibilità che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente che rifiuti di sottoporsi al vaccino anticovid. Cosa prevede la nostra normativa? È legittimo il licenziamento per il lavoratore che non vuole vaccinarsi?
In Europa l’obbligo vaccinale è sorto nell’Ottocento con la diffusione della vaccinazione contro il vaiolo. L’Italia ha abolito l’obbligo del vaccino contro il vaiolo nel 1981 quando il virus era stato sconfitto grazie al vaccino effettuato dagli italiani. Il Decreto vaccini ha decretato la necessità di vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza al fine di contrastare il calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate. Oggi, i vaccini obbligatori sono quelli per la poliomielite, la difterite, il tetano, l’epatite B, la pertosse, l’haemophilus influenzae, il morbillo, la rosolia, la parotite e la varicella. Nel 2017, la legge Lorenzin ha stabilito che i bambini non vaccinati non possono essere accettati nelle scuole dell’infanzia (da 3 a 6 anni) e all’asilo nido (prima dei 3 anni). Nelle scuole dell’obbligo, invece, la mancata vaccinazione determina l’applicazione di una multa.
Ebbene, in Italia sussiste la possibilità di rendere obbligatorio un vaccino. Tale obbligo è disciplinato dall’articolo 32 della Costituzione: “Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge“. E’ la legge a prevedere questa deroga. Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che nel caso in cui sussistano degli effetti collaterali derivanti da vaccini obbligatori, lo Stato deve farsi carico del risarcimento del danno. Questo orientamento giurisprudenziale vale sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle facoltative.
Ad oggi, non è stata prevista alcuna legge che rende obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, sebbene sia oggetto di discussione l‘emissione di una patente sanitaria che autorizzerà i vaccinati a viaggiare o a partecipare a manifestazioni pubbliche, ad esempio, o concerti. Dunque, è possibile che un’azienda decida di licenziare chi non si sottoporrà al vaccino? Secondo alcuni esperti di diritto, è legittimo il licenziamento del dipendente che non si vaccina. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 2087 del Codice Civile che impone al datore di lavoro “di adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda“. Secondo altri, invece, in mancanza di una precisa norma di legge, il datore di lavoro non potrebbe procedere al licenziamento per non essersi il lavoratore sottoposto a un vaccino non obbligatorio. L’articolo 20 del Testo unico sicurezza sul lavoro (ossia il Decreto legislativo n. 81 del 2008) stabilisce un obbligo da parte del lavoratore di osservare le prescrizioni a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò comporterebbe una corresponsabilità in caso di incidenti sul luogo di lavoro che riguardino la propria persona, gli altri dipendenti e perfino soggetti terzi, oltre a responsabilità disciplinare in caso di violazione degli obblighi imposti. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di rendere più soft il lavoro del dipendente qualora sopraggiunga una inidoneità alla mansione per vari motivi, inclusa un’invalidità derivante da fattori esterni, come ad esempio un incidente stradale. Su tale norma si fonda la tesi che prevede il licenziamento per chi si sottrae all’obbligo vaccinale (che ancora non esiste). Difatti, in virtù di tale disposto normativo, il lavoratore non potrebbe svolgere alcuna attività perchè infetto e quindi andrebbe licenziato.
Allo stato attuale si può licenziare chi rifiuta di sottoporsi al vaccino? La risposta è no. Tale licenziamento sarebbe illegittimo per varie ragioni. In primis, non esiste ancora un obbligo di legge relativo alla vaccinazione; in secondo luogo, il vaccino deve ritenersi indispensabile per evitare il contagio. Un licenziamento di tale genere sarebbe ritorsivo, tenendo conto che la positività al virus non viene necessariamente riscontrata sul luogo di lavoro, potendo il lavoratore essersi contagiato tra le mura domestiche.