Qual è il rapporto dell’Italia con le armi? Non parliamo della vendita tra i cittadini ma dell’interesse e dell’azione pratica del Governo italiano in termini di vendita di armi all’estero e di intervento armato. Il primo riferimento legislativo è sicuramente la Costituzione che, attraverso l’articolo 11, tra i principi fondamentali, specifica: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo“.
Questo chiarisce anche il fatto che l’Italia partecipi ai conflitti internazionali solo in veste di “portatore di pace”. Ma cosa succede quando dall’Italia vengono vendute armi all’estero? L’industria bellica è regolata dalla Legge 9 luglio 1990 n. 185 recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
E’ chiarito sin da subito che l’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato attraverso il Registro Nazionale delle Imprese e secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Le operazioni di esportazione e transito, poi, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono, tuttavia, vietati: verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione; verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE); verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa; verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
E’ importante sottolineare che sono vietate la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini militari. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, salvo alcuni casi come, ad esempio, le importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane.
Quali sono quindi quei prodotti bellici considerati “Materiali di armamento”? Ai fini della legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. Sono considerati materiali di armamento, però, solo quelli ai fini dell’esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali e solo quelli destinati limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d’informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione.
Inoltre, la prestazione di servizi per l’addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all’estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell’interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. La Legge, quindi, non permette la creazione di gruppi paramilitari o di mercenari.