Femminicidio e violenza sulle donne: cosa fa la Legge in Italia?

di Carolina Cassese

Nel nostro Paese sono in costante aumento gli episodi di femminicidio. L’ultimo caso è accaduto nei pressi di Monteruscello a Pozzuoli ai danni di una giovane donna, ammazzata per mano del marito che poi a sua volta si è suicidato, lasciando tre figli, ancora minorenni, orfani. Cosa vuol dire femminicidio? In Italia esistono leggi severe finalizzate a condannare questo violento reato?

Il termine femminicidio, dallo spagnolo feminicidio, racchiude un significato molto più complesso, focalizzandosi sugli aspetti sociologici della violenza e sulle implicazioni politico-sociali del fenomeno. Utilizzato nel 2004 dall’antropologa messicana Marcela Lagarde al fine di attirare l’attenzione politica sulla drammatica situazione vissuta dalle donne in Messico, specie nella zona di Ciudad Juárez, il concetto di femminicidio è diventato oggetto di studio anche di altre attiviste dell’America Centrale come Julia Monárrez, Ana Carcedo e Monserrat Sagot, acquisendo una diffusione globale. Il femminicidio non si configura come un fatto isolato che accade all’improvviso, ma costituisce l’ultimo atto all’interno di un ciclo della violenza.

In questo senso, il femminicidio individua una responsabilità sociale nel persistere di un modello socio-culturale patriarcale, in cui la donna occupa una posizione di subordinazione, divenendo soggetto discriminabile, violabile, uccidibile. Grazie alle lotte dei movimenti femministi e al lavoro della ricerca scientifica, il termine femminicidio ha acquisito una forte impronta politica. Infatti, in numerosi Paesi latino-americani le istituzioni hanno introdotto la categoria del femminicidio all’interno delle legislazioni penali. In Italia il termine di femminicidio, così come definito da Marcela Lagarde, è preferito sul piano politico e dalla comunicazione mediatica al fine di ricostruire fatti di cronaca riguardanti le uccisioni di donne da parte di uomini e comprende tutte le violenze e le discriminazioni legate al genere, che colpiscono la donna nella sua sfera fisica, psicologica e sociale.

Esiste una legge che punisce in maniera esemplare i colpevoli di femminicidio? Nel 2019, con la legge n.69 del 19 Luglio, il Legislatore italiano è intervenuto sul codice penale, sul codice di procedura, sul codice antimafia e sull’ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. E’ stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso.

La riforma ha inserito inserito, inoltre: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a: inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Vengono modificati anche: il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena; i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d’ufficio; il delitto di omicidio, con l’estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali. Infine, con una modifica all’art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso). A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa; che la polizia giudiziaria proceda ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l’altro: introduce l’obbligo per il giudice di penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere; modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico); prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte: a prevedere l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere; a modificare l’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l’applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari; ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell’attuale procura presso la Corte d’appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Si segnala che un primo bilancio sull’impatto della legge n. 69 del 2019 ad un anno dalla sua entrata in vigore è stato redatto anche dal Ministero della Giustizia. La legge n. 134 del 2021 ( legge delega per la riforma del processo penale), contiene anche alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. Tra queste si segnalano le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato. In particolare, l’articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Con le novità introdotte, si applicheranno dunque anche alle fattispecie di tentato omicidio ed ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata le seguenti disposizioni, tutte introdotte nell’ordinamento dalla legge n. 69 del 2019:

  • la previsione (di cui all’art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.) in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell’evasione dell’imputato sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato;
  • la previsione (art. 362, comma 1-ter c.p.p.) in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa;
  • la previsione (art. 370, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero; la previsione (art. 659, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;
  • la previsione (di cui all’art. 64-bis, disp. att .c.p.p) in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente;
  • la previsione (di cui all’art. 165 c.p.) relativa agli obblighi per il condannato in base alla quale nei casi di condanna per determinati delitti, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Un’ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nel mese di Giugno 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato disegno di legge che introduce nuove norme sul contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica: essendo un disegno di legge non entrerà in vigore da subito, ma dovrà prima passare dall’approvazione delle due camere del parlamento, e nel frattempo potrà subire modifiche. Il governo ha elencato le misure principali. Il contenuto della nuova legge è stato presentato dalla ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella in una conferenza stampa. La ministra ha dichiarato che nella stesura del testo di legge il governo si è basato proprio sul “Codice rosso” già in vigore, definendolo “una buona legislazione contro la violenza sulle donne”, con l’obiettivo però di rendere più semplice l’applicazione delle norme e di favorire la prevenzione.

Nonostante questa legislazione buona noi abbiamo un numero di femminicidi che non accenna a calare” : ha detto Roccella. Dall’inizio del 2023 in Italia ci sono stati 41 femminicidi; uno dei più recenti è quello di Giulia Tramontano, caso che ha suscitato un intenso clamore mediatico a seguito del quale il governo ha deciso di intervenire.

Tra le misure previste c’è il rafforzamento del cosiddetto ammonimento, uno strumento che il questore può già usare contro una persona su cui c’è stata una segnalazione per atti di violenza domestica, cyberbullismo o stalking: permette il ritiro di eventuali armi legalmente possedute dalla persona ammonita e la procedibilità d’ufficio dei reati menzionati in caso di reiterazione della condotta, senza il bisogno di una querela. Il nuovo disegno di legge estende i casi in cui si può applicare l’ammonimento ai “reati spia”, cioè quelli che sono indicatori di violenza di genere: percosse, lesione personale, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento.

Inoltre è previsto un aumento delle pene per i reati commessi da una persona che aveva già ricevuto un ammonimento, anche se avvengono nei confronti di una persona diversa da quella che aveva inizialmente denunciato. Un altro obiettivo importante del disegno di legge è velocizzare i processi sulla violenza contro le donne ,introducendo termini più brevi per la valutazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero: con la nuova legge dovrà decidere se richiederle entro 30 giorni dall’iscrizione della persona accusata nel registro degli indagati, e il giudice avrà altri 30 giorni per decidere se accogliere le richieste.

Se il disegno di legge venisse approvato senza modifiche sarà possibile imporre la detenzione in carcere non solo nei casi di violazioni degli arresti domiciliari, ma anche nei casi in cui venga violato il cosiddetto “allontanamento”, cioè l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati abitualmente dalla persona vittima dei reati oggetto di indagine. Questo obbligo potrà essere imposto su decisione del tribunale anche attraverso il braccialetto elettronico. Sarà inoltre possibile il cosiddetto “arresto in flagranza differita” per una persona che si rende responsabile di maltrattamenti, atti persecutori, o che abbia violato un provvedimento di allontanamento: cioè si potrà arrestare anche nei casi in cui il reato sia dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni (per esempio chat o informazioni fornite da un gps), a condizione che non si superino le 48 ore dal fatto che si vuole documentare. La violenza ha effetti negativi sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento.

A chi rivolgersi in caso di violenza?

112: chiamare il numero di emergenza:

  • in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica;
  • se si è vittima di violenza psicologica;
  • se si sta fuggendo con i figli (eviti in questo modo una denuncia per sottrazione di minori);
  • se il maltrattante possiede armi.

Numero antiviolenza e antistalking 1522: Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo

App Youpol: realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche 

Pronto Soccorso: soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non procrastinabili. Gli operatori sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita dalla violenza

Mappa dei consultori in Italia

Centri antiviolenza sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità

Farmacieper avere informazioni se non è possibile contattare subito i Centri antiviolenza o i Pronto soccorso

Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 se si è subita violenza sessuale. Personale esperto risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sui possibili rischi di contrarre infezioni a trasmissione sessuale a seguito della violenza. Si può accedere anche al sito www.uniticontrolaids.it

Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), dall’8 marzo 2021 è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna, dedicato alla presa in carico delle donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica.

Altri articoli

Lascia commento

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.

Close Popup

Questo sito web utilizza cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La chiusura del banner comporta il consenso ai soli cookie tecnici necessari.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Cookie tecnici
Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
SALVA
Accetta tutti i Servizi
error:
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00