Caduta dei calcinacci da un palazzo: chi risponde dei danni?

La legge è molto chiara sulla materia, diverse le opzioni

di Carolina Cassese

La caduta di calcinacci da un edificio condominiale può causare danni a persone o cose: quali sono le regole per ottenere il risarcimento? Come viene ripartita la spesa tra i condomini? Facciamo chiarezza. In caso di caduta di calcinacci dalla facciata condominiale, la responsabilità per i danni causati è dell’intero condominio, in quanto custode delle parti comuni dell’edificio. Infatti, secondo l’art. 2051 del Codice Civile, il condominio è tenuto a risarcire i danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile anche con l’ordinaria diligenza come, ad esempio, un evento atmosferico eccezionale o un terremoto.

Il “caso fortuito” è invece escluso quando la caduta era prevedibile per mancata manutenzione. Tutti i condomini sono chiamati a contribuire alle spese per la riparazione della rottura e per il risarcimento al danneggiato. La divisione deve avvenire in base ai millesimi di proprietà ed è opportuno che l’amministratore del condominio adempia ai propri doveri di vigilanza e manutenzione delle parti comuni. In caso di negligenza, anche l’amministratore può essere ritenuto responsabile, sia civilmente che penalmente, ove scatta l’accusa di reato per lesioni personali.

La Cassazione, inoltre, ha stabilito che i balconi aggettanti, cioè che sporgono in avanti dalla facciata del condominio e sono sospesi in aria aperti su tre lati, non sono parti comuni. Pertanto, dei danni derivanti dalla caduta di calcinacci risponde solo il proprietario dell’immobile. Se la caduta ha riguardato i fregi ornamentali e gli elementi decorativi del balcone, invece, la responsabilità sarà dell’intero condominio.

In un caso affrontato dal Tribunale di Roma circa dei calcinacci staccati dal cornicione di un edificio condominiale, danneggiando gli ombrelloni di un ristorante che si trovava nel cortile interno, il condominio è stato condannato a risarcire i danni al titolare dell’esercizio commerciale, poiché non ha dimostrato che la caduta del materiale edile fosse dovuta a un caso fortuito. Al ristoratore è stato infine risarcito il danno materiale attinente al costo di riparazione o sostituzione degli ombrelloni danneggiati. Non gli è stato invece riconosciuto il risarcimento per il danno patrimoniale (mancato guadagno) e per il danno all’immagine del locale, poichè non ha fornito prove sufficienti per sostenere tali richieste. In questo caso, quindi, il Tribunale ha ritenuto decisive, oltre ai calcinacci stessi, diverse prove: l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area che hanno confermato la gravità della situazione e l’effettivo distacco di calcinacci; la dichiarazione di cessato pericolo da parte del condominio con cui è stata riconosciuta tacitamente l’esistenza del rischio e la responsabilità del condominio medesimo; la testimonianza oculare di un cliente che aveva visto i calcinacci cadere sugli ombrelloni.

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