Coronavirus: cosa rischia il datore di lavoro quando si contagia un dipendente?

di Carolina Cassese

L’emergenza da Covid-19 ha colpito pesantemente l’economia italiana, imponendo agli imprenditori di osservare regole ben precise al fine di poter riprendere l’ attività lavorativa. Il rispetto di determinate regole e protocolli costituisce un elemento necessario per permettere ai datori di lavoro di evitare di incorrere in responsabilità penali. Vediamo di capirne di più.

Vì è da precisare innanzitutto che, qualora dovesse essere appurato un caso di Covid-19 in azienda, il datore di lavoro può essere querelato per i reati di  lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e, nei casi di estrema gravità, per omicidio colposo (art. 589 c.p.). Si tratta di delitti punibili a querela della persona offesa. I giudici saranno chiamati a  valutare se sussista o meno  l‘elemento della colpa nelle condotte di prevenzione tenute dall’imprenditore. Ricordiamo che la colpa, ai sensi dell’art 43 comma uno del codice penale, può essere “generica” se viene causata da imprudenza, imperizia oppure “specifica” se provocata dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. Per tale  motivo è importante che il datore di lavoro ottemperi ai suoi obblighi di tutela, di salvaguardia della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti, rispettando le norme del codice civile, in particolar modo l’art. 2087 c.c. e  le disposizioni normative contenute nel Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Il Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il datore di lavoro ha il compito di  garantire la sicurezza in azienda e per tale motivo è assoggettato ad obblighi esclusivi o delegabili. In particolar modo, ha l’obbligo esclusivo di:

  • individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
  • precostituire la valutazione dei rischi realizzando il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
  • far rispettare, con possibilità di delegare ad altri soggetti tali compiti, le disposizioni previste dagli artt. 18-55 del D.Lgs. 81/2008 (per esempio, la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale di lavoro, ecc.)

Per quanto concerne le condotte verificatesi prima del 3 marzo 2020, le norme cautelari che il datore di lavoro dovrà provare  di aver ottemperato sono solo quelle disciplinate  dal D.Lgs. 81/2008. A partire dal 3 marzo, invece, a seguito dell’emanazione della Circolare n. 3190 del Ministero della Salute, i datori di lavoro dovranno rispettare e attuare le prescrizioni igieniche di base per prevenire il contagio da coronavirus. Oltre alle prescrizioni igieniche contenute nella circolare n.3190 del Ministero della Salute, bisogna tener conto  delle disposizioni insite nel Protocollo stipulato dal Governo nazionale e da Confindustria in data 14/03/2020 che prevedono, nel caso fosse necessario, la diminuzione dell’attività lavorativa in azienda esortando i lavoratori a fare uso della modalità smart working o a beneficiare degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, predisporre  la sanificazione periodica dei locali aziendali e l’adozione di misure volte a proteggere i lavoratori.

Il datore di lavoro, per adeguarsi a queste ultime disposizioni e protocolli in materia di lavoro, dovrà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in modo tale da essere tutelato da probabili ed eventuali vertenze penali da covid-19. La responsabilità penale del datore di lavoro da covid-19 non si esaurisce con la mancanza di rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Difatti, il nostro ordinamento disciplina  la responsabilità dell’ azienda per i reati commessi dai soggetti che lo rappresentano ed è disciplinata dal D.Lgs. 231/2001. Secondo il D.Lgs. 231/2001 l’illecito deve essere commesso dal rappresentante legale, ovvero da un soggetto che possiede i poteri di amministrazione o di gestione dell’azienda, in vantaggio o nell’interesse della stessa. Costituiscono illecito amministrativo anche  quei reati  che cagionano lesioni colpose o omicidi colposi derivanti dall’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di contagio da covid-19.

L’azienda, per evitare di incorrere in gravi sanzioni interdittive, è obbligata ad adottare un modello organizzativo e gestionale al fine di dimostrare in giudizio: di aver attuato, prima della commissione del reato, i modelli di organizzazione e gestione necessari a prevenire i delitti della specie di quello verificatosi; di aver assicurato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli da parte di un organismo autonomo dell’ente adibito a tali funzioni. Dunque, riassumendo, il datore di lavoro per difendersi da un’eventuale querela per un contagio da coronavirus in azienda, è tenuto a rispettare  le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, predisporre e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e approvare un modello organizzativo e gestionale necessario ad evitare la responsabilità dell’ente  in virtù del D.Lgs. 231/2001.

Altri articoli

Lascia commento

081News.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Nola al n.2/14.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate a redazione@081news.it o sui social ai contatti con nome Zerottouno News.
La testata è edita e diretta da Aniello “Nello” Cassese, sede legale in Liveri (NA) – via Nazionale n.71, sede operativa in Nola (NA) – via Giordano Bruno n.40.

Close Popup

Questo sito web utilizza cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La chiusura del banner comporta il consenso ai soli cookie tecnici necessari.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Cookie tecnici
Per utilizzare questo sito web usiamo i seguenti cookie tecnici necessari: %s.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
SALVA
Accetta tutti i Servizi
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00