Il cartello “Attenti al cane” è sempre obbligatorio in Italia? La normativa vigente non prevede l’obbligo di esporre il cartello con tale avvertimento. Di conseguenza, non ci sono sanzioni per chi decide di non utilizzare questo avviso. La presenza del cartello non esclude però il proprietario dalle responsabilità in caso di incidenti, aggressioni, morsi e altri danni causati dal cane. Secondo la legge, infatti, chi possiede un cane è responsabile delle condotte dell’animale potrebbe causare, sia dal punto di vista civile che penale.
L’utilizzo del cartello può comunque essere una misura precauzionale per avvertire i passanti e prevenire incidenti, ma è una tutela legale sufficiente. La gestione del cane deve essere improntata alla massima prudenza per evitare situazioni pericolose. La responsabilità per le azioni del cane però non ricade solo sul proprietario, ma anche su chiunque stia temporaneamente accudendo l’animale, come ad esempio un dog sitter o il partner convivente che si prenda cura dell’animale e magari lo porta a spasso.
Questa responsabilità si estende sia al livello civile che penale. Dal punto di vista civile, l’art. 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un animale, o chi comunque ne abbia l’uso temporaneo, sia responsabile per i danni causati, indipendentemente dal fatto che esso fosse sotto la sua sorveglianza o che fosse smarrito o fuggito, a meno che non possa dimostrare che l’evento sia stato causato da un caso fortuito e quindi da un avvenimento assolutamente imprevedibile e inevitabile.
Sotto l’aspetto penale, invece, se un cane morde qualcuno procurandogli ferite o addirittura lo uccide, il proprietario o chi ha momentaneamente l’uso o la custodia può incorrere nel reato di lesioni personali (art. 582 del Codice Penale) o di omicidio colposo (art. 589 del Codice Penale). L’apposizione del cartello “Attenti al cane”, inoltre, non costituisce un’attenuante in caso di aggressione.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in varie pronunce, tra cui l’ordinanza n. 17133/2017, sottolineando che il proprietario non può esimersi dal dovere di adeguata custodia del cane. La custodia deve essere regolata alle necessità dell’animale e alla configurazione della proprietà, senza che ci siano requisiti fissi imposti dalla legge.
Quindi, il cartello “Attenti al cane” è sempre obbligatorio. Come abbiamo visto, nessuna norma impone di affiggere un simile avvertimento all’ingresso di una proprietà. In ogni caso, il proprietario, ma anche chi detiene temporaneamente l’animale, è sempre responsabile per i danni provocati. L’unica circostanza che può escludere la responsabilità di questi ultimi è il cosiddetto “caso fortuito”, come previsto dall’art. 2052 del Codice Civile. Per configurare il caso fortuito, si badi, l’evento deve essere completamente imprevedibile e incontrollabile. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che un comportamento anomalo del cane non può, in ogni caso, essere considerato caso fortuito, poichè vige l’obbligo di vigilanza continua da parte del proprietario. Solo azioni imprevedibili e irrazionali da parte della vittima, come l’intrusione illegale di un ladro, possono quindi essere riconosciute come caso fortuito poichè, a ben vedere, eventi non controllabili.