Legge 104 e affitto: è davvero possibile sfrattare un inquilino con disabilità?

di Carolina Cassese

Si può sfrattare un inquilino disabile beneficiario della legge 104? Esistono due esigenze: quella del proprietario che cerca  il rilascio dell’immobile per l’inadempimento contrattuale dell’inquilino; quella del conduttore il quale, a causa delle proprie condizioni di salute, non può perdere la casa. Quale delle due necessità prevale?

L’inquilino si può sfrattare  in due ipotesi: quando non paga il canone mensile ovvero gli altri oneri accessori previsti nell’accordo; quando il contratto è giunto al termine ma l’immobile non è stato restituito al proprietario.

In entrambi i casi è possibile fare ricorso al tribunale e ottenere un provvedimento con cui si ingiunge al conduttore di lasciare la casa. In caso contrario vi sarà l ‘intervento dell’ufficiale giudiziario e delle forze dell’ordine. È possibile sfrattare l’inquilino disabile che beneficia della legge 104. La legge non prevede eccezioni per le persone invalide, disabili o handicappate. Tuttavia,le proprie condizioni di salute possono ritardarne l’esecuzione. La legge consente all’inquilino moroso di mettersi in regola con il pagamento degli arretrati al fine di evitare lo sfratto. La morosità può essere sanata direttamente in sede giudiziale, non più di tre volte nel corso di un quadriennio, se il conduttore, alla prima udienza, versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti. Se il pagamento non avviene direttamente in udienza, il giudice, dinanzi a  effettive condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a 90 giorni.Qualunque inquilino moroso (non solo il disabile) può evitare lo sfratto pagando il debito:

  • alla prima udienza;
  • entro 90 giorni dalla prima udienza, se però dimostra al giudice di non aver potuto pagare prima a causa di oggettive difficoltà.

Secondo tale disposizione di legge, la morosità può essere eccezionalmente sanata, per non più di quattro volte nel corso di un quadriennio, nel termine di 120 giorni dall’udienza, a condizione che l’inadempienza:

  • non si sia protratta per oltre due mesi;
  • sia conseguenza delle precarie condizioni economiche del conduttore, nate dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o altre gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

L’inquilino disabile con la legge 104 può ottenere un termine di 120 giorni per mettersi in regola con i canoni arretrati, ma deve dimostrare che il suo inadempimento, non superiore a due mensilità, sia stato causato dall’improvvisa comparsa della patologia. Il conduttore che è già portatore d’handicap non potrà invocare tale condizione come esimente per la propria situazione di morosità. Nel solo caso di sfratto per finita locazione di immobile ad uso abitativo, l’inquilino può ottenere la sospensione della procedura fino a un termine massimo di 18 mesi, ma solo se abbia compiuto i 65 anni di età oppure egli o uno dei componenti del nucleo familiare (o anche il convivente da almeno sei mesi) sia portatore di handicap o malato terminale. Infine, oltre alla possibilità di chiedere il termine di grazia per poter pagare tutti gli arretrati, il disabile che sia stato riconosciuto dalla legge 104 come portatore di handicap può chiedere il differimento dell’esecuzione materiale dello sfratto fino a 18 mesi, al fine di trovare una nuova abitazione.

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