A chi spettano le spese di manutenzione, al proprietario o all’inquilino?

di Carolina Cassese

Alla scadenza del contratto di affitto, nel caso in cui l’inquilino dovesse scorgere qualche macchia alle pareti, la tinteggiatura spetta a costui o al proprietario? Cerchiamo di capirne di più.

Le spese di manutenzione ordinaria, se di basso costo, spettano all’inquilino; altrimenti deve farsene carico il locatore. L’inquilino, in ogni caso, è tenuto a custodire l’immobile in modo diligente e restituirlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato. Per evitare discussioni è necessario redigere un verbale di consegna dell’immobile seguito da fotografie, al fine di confrontarlo con lo stato dello stesso alla scadenza dell’affitto. Se l’immobile risulta deteriorato per via del cattivo uso fatto dall’inquilino, costui è tenuto a risarcire i danni.

Alle parti, infatti, è data la possibilità di concordare, al momento della stipula del contratto di affitto, che alla riconsegna dell’appartamento l’inquilino si occupi della pittura delle pareti sporche. Si possono verificare due ipotesi. Se il contratto prevede l’onere per l’inquilino di addebitarsi le spese della tinteggiatura, la clausola è valida. Altrimenti potrà scegliere un imbianchino di propria fiducia. La tinteggiatura dovrà riguardare tutte le stanze, sia in buono stato che rovinate. Se il contratto non prevede nulla, trattandosi di spese di manutenzione ordinaria di importo modesto, queste spetteranno al locatore, a condizione che le pareti siano state rovinate dall’usura. In caso contrario, il conduttore dovrà  farsene carico.

Secondo la Corte  di Cassazione, il conduttore adempie in modo esemplare all’obbligo della riconsegna quando la casa presenta un deterioramento ”normale”, come ad esempio l’imbrattamento delle pareti o i fori sui muri derivanti da complementi d’arredo. Per uso normale, continua la Cassazione, si intendono le varie scalfitture e la necessità di ritinteggiatura alle porte ed alle pareti. Tuttavia, è onere del locatore provare sia l’esistenza dei danni e la circostanza che questi siano da addebitare al cattivo uso fattone dal conduttore, sia lo stato originario dell’immobile. Il conduttore, invece, dovrà dimostrare di aver fatto uso del bene in maniera conforme alle prescrizioni insite nel contratto di locazione.

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