Chi contribuisce alle spese per un lastrico solare a uso esclusivo? Il lastrico solare assolve in parte alla stessa funzione del tetto, trattandosi della superficie terminale dell’edificio. Il lastrico solare, il tetto e il terrazzo sono parti comuni: ovvero, appartengono a tutti i condomini. È possibile che un atto di compravendita o un regolamento condominiale approvato all’unanimità dispongano diversamente, attribuendo la proprietà o l’uso del lastrico solare a un solo condomino o al costruttore del palazzo. La proprietà o l’uso del lastrico solare svolge un ruolo importante sulla ripartizione delle spese per la sua manutenzione e per gli eventuali risarcimenti dovuti a causa di infiltrazioni procurate da un cattivo stato di conservazione dello stesso.
Se il lastrico solare è condominiale, le spese per la manutenzione e quelle per eventuali risarcimenti dovuti ai proprietari di appartamenti sottostanti, danneggiati da infiltrazioni, sono ripartite secondo millesimi di proprietà. Il Codice Civile, nell’articolo 1126, stabilisce che nei casi in cui l’uso del lastrico solare o della terrazza non è comune a tutti i condomini, le spese e i risarcimenti sono così ripartiti: un terzo a carico di chi ha l’uso esclusivo dell’area; due terzi a carico di tutti gli altri condomini del palazzo o, meglio, di coloro che sono serviti dal lastrico ossia che si trovano sotto la sua verticale. Le quote dovute da ciascuno sono calcolate in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
La Corte di Cassazione, infine, ha stabilito che il dovere di partecipare alle spese non concerne tutti i condomini ma solo quelli che posseggono unità immobiliari sotto la copertura del lastrico solare da riparare o ricostruire. Per quanto riguarda le scale o gli impianti che servono esclusivamente una parte dell’edificio, l’articolo 1123 del Codice Civile, al terzo comma, stabilisce che le spese siano a carico di coloro che ne traggono utilità.