Come si dispone l’Italia nei confronti della caccia agli uccelli. L’articolo 30 comma 1 lett. e) della legge 11 Febbraio 1992 n. 157 dispone il divieto, su tutto il territorio nazionale, di ogni forma di uccellagione, di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Il termine prelievo, in particolare, assume un significato differente rispetto a quelli di ricerca e cattura di uova, nidi e piccoli nati, ossia di categorie diverse dagli uccelli adulti, ponendo l’interrogativo su quali siano le differenze fra la caccia e l’uccellagione.
Il criterio distintivo tra il reato di uccellagione (art. 30 comma 1 lett. e) e quello di caccia con mezzi vietati (Legge 11 Febbraio 1992 n.157 al comma 1 della lettera h) è rappresentato dalla possibilità, presente solo nella prima fattispecie, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità di esercizio e in considerazione dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. Per chiarire, in conclusione, proprio la Corte di Cassazione ha emanato una sentenza che ha confermato la condanna di alcuni soggetti dediti alla cattura di esemplari di specie aviarie protette tramite l’uso di trappole a scatto di tipo “sep” posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo.