Come funziona in Italia la vendita delle armi?

Per la Legge italiana esistono due permessi per avere armi

di Carolina Cassese

In Italia quale è il procedimento che prevede il rilascio delle armi? Esistono delle criticità in merito? Dopo la tragica ondata di violenza che ha visto tre giovani vite spezzarsi a Napoli in così breve tempo, si è levata un’accorata richiesta allo Stato per intervenire con una presenza massiccia delle forze dell’ordine rafforzando costantemente il sostegno alle istituzioni, al fine di educare le nuove generazioni alla legalità e di contrastare efficacemente la criminalità. La morte dei tre minorenni, causata da futili motivi, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo alla diffusione delle armi da fuoco tra i giovani, spesso provenienti da contesti familiari legati alla criminalità organizzata. E’ evidente come molti degli attuali ragazzi siano stati educati a risolvere i conflitti con la violenza, anzichè attraverso il dialogo.

La legge italiana garantisce due tipologie di permessi che autorizzano la detenzione di armi da fuoco: permesso “nulla osta” all’acquisto e detenzione di armi; licenza porto d’armi. In quest’ultima tipologia abbiamo una ulteriore divisione in sottocategorie per tipo di licenze a seconda delle finalità della detenzione di armi: per guardia giurata; per difesa personale; per uso venatorio (caccia); per il tiro al volo (sportivo).

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D 18 giugno 1931,n.773) permette a chi detiene un porto d’ armi o il nulla osta di acquistare più armi, fino a un massimo di: 3 armi comuni da sparo; 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte; un numero illimitato di fucili e carabine con calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, cioè quelle classificate da caccia; 8 armi complessive tra antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 e originali; 500 cartucce per fucili da caccia a palla spezzata con denuncia e fino a 1000 senza denuncia (per le cartucce a palla unica anche se da caccia occorre sempre la denuncia); 5 chili di polvere da caricamento.

Va inoltre specificato che le licenze per uso venatorio e uso sportivo permettono l’utilizzo delle armi legalmente detenute non soltanto durante l’attività principale che denota il tipo di licenza, ma anche per fini di difesa personale, nella propria abitazione o nel luogo fisico in cui l ‘arma è detenuta. Queste licenze hanno validità di 6 anni. Per ottenerla, oltre al pagamento di bolli vari, è richiesta: una certificazione comprovante idoneità psico-fisica, rilasciata da uffici medico-legale e dai distratti sanitari delle aziende sanitari e locali, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco o da medici militari in servizio permanente; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o nelle forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale.

La normativa vigente prevede un controllo sui precedenti penali come condizione per il rilascio di una licenza di detenzione e di porto d’armi.

Per quanto riguarda i dati italiani sul numero dei possessori di licenza di porto d’armi, il Ministero degli Interni e i dipartimenti di Polizia non li hanno mai resi noti al pubblico. Ciò sarebbe un’informazione essenziale per calcolare il tasso di delittuosità dei legali possessori di armi, specie per quanto riguarda gli omicidi in ambito familiare e i femminicidi, al fine di poter valutare di apportare modifiche sul rilascio del porto d’armi. Una delle gravi lacune normative riguardanti il rilascio di porto d’armi è l’assenza di incroci con database statali attinenti la non idoneità psicofisica dei soggetti richiedenti, ad esempio quelli del TSO, in quanto il rilascio è subordinato alla sola certificazione di un medico e non si fa risalire alla storia medica del richiedente. Mentre, per i precedenti penali vi è un controllo e incrocio di dati che precede il rilascio della licenza per quanto riguarda le condizioni psicofisiche. E’ evidente che vi siano delle lacune nella normativa in oggetto ed attendiamo un intervento deciso da parte delle istituzioni, al fine di rendere la disciplina sulla detenzione delle armi più severa.

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