Chi risarcisce nel caso di caduta sulle scale della chiesa? Il problema si pone quando le scale e il sagrato delle chiese sono ad uso pubblico, nel senso che può accedervi chiunque, anche le persone che non vanno in chiesa. Se una persona cade a terra a causa di un gradino malfermo, con chi dovrebbe prendersela? Con la chiesa o con il Comune? In caso di caduta avvenuta all’interno dell’edificio sacro, dovrà essere la chiesa a pagare. Nello specifico, la responsabilità è della diocesi o della parrocchia, che sono gli enti ecclesiastici proprietari dell’immobile.
La responsabilità può essere evitata solo se si dimostra che la caduta e il danno non sono imputabili alle condizioni del luogo in cui essa è avvenuta. Ad esempio, se un fedele, percorrendo la navata centrale cade perché c’è un gradino malfermo, in questo caso la responsabilità è della chiesa. Al contrario, se il fedele si fa male perché si comportava in maniera inappropriata, non si potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente ecclesiastico. Ad esempio, la chiesa non dovrà pagare alcun risarcimento per il danno che ha riportato un fedele il quale contravvenendo alle regole, decide di sedere su un organo in disuso, rovinando poi al suolo. Per farla breve, la diocesi è responsabile dei danni causati ai fedeli dalla struttura della chiesa, a meno che il danno stesso non sia dovuto a un caso fortuito dipeso: dalla condotta inappropriata del danneggiato stesso; da un evento assolutamente imponderabile.
Le cose sembrano complicarsi nel caso di caduta sulle scale della chiesa. In questa ipotesi, ci troviamo davanti a beni che, pur appartenendo alla diocesi, sono di uso pubblico. In ipotesi del genere, chi paga i danni? Secondo la Corte di Cassazione, se qualcuno cade sulle scale della chiesa, a risponderne è sempre la diocesi, a meno che non dimostri che il Comune aveva assunto l’obbligo di custodire tali beni in quanto destinati anche all’uso pubblico. Affinché si abbia diritto al risarcimento occorre sempre che il danno sia imputato a una cattiva manutenzione dell’edificio; al contrario, chi fa lo spericolato in chiesa oppure nelle pertinenze esterne, non potrà agire contro la diocesi.