Come punire chi fa ghosting? Cerchiamo di comprendere cosa dice la Legge. Il “ghosting” si riferisce alla pratica di interrompere bruscamente una relazione, sia amorosa che amichevole, senza fornire alcuna spiegazione all’altra persona. Chi fa ghosting, tecnicamente, scompare nel nulla, cessando ogni tipo di comunicazione e contatto con l’altra persona. Le ragioni del ghosting possono essere diverse: paura, visto che spesso le persone scelgono il ghosting perché temono di affrontare una conversazione difficile o dolorosa con l’altra persona, ad esempio per dirle che non sono più interessate alla relazione; incapacità di fornire motivazioni a supporto di una scelta che potrebbe anche essere incomprensibile allo stesso autore; evitare il conflitto per evitare litigi; insicurezza quando non ci si sente all’altezza di affrontare la situazione di crisi in modo diretto; mancanza di maturità e di rispetto l’altrui.
La libertà di compiere scelte sentimentali o sessuali riguarda sia la fase iniziale del rapporto che quella finale. Non c’è obbligo di dare preavvisi o giustificare le ragioni dell’abbandono. Fare ghosting non è reato, né legittima richieste di risarcimento danni da stress, o altre conseguenze psicologiche. Il risarcimento per il danno morale è dovuto solo quando vengono lesi diritti costituzionali o viene compiuto un reato.
Nel caso del ghosting, invece, l’ordinamento tutela il soggetto che tronca la relazione, essendo libero di farlo senza fornire giustificazioni. L’amicizia o il rapporto sentimentale non sono contratti di lavoro dove sussistono degli obblighi per le parti. Neanche il fatto di aver illuso l’altra parte, facendole credere di essere innamorati, può giustificare una richiesta risarcitoria. Lo stesso dicasi per i regali di valore (esempio donazioni in denaro), a meno che non si dimostri l’esistenza di una truffa per ottenere un vantaggio economico.
La vittima di ghosting deve, dunque, “lasciare andare” la relazione. Invece, cercare di recuperare il rapporto tramite vari tentativi può determinare il reato di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, ossia lo stalking per il quale si rischia la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. A tal fine, bastano anche due telefonate nell’arco di un breve periodo (come la stessa sera). La Cassazione è molto severa e ha fatto rientrare nello stalking anche il tentativo di ricontattare la vittima mediante parenti o amici in comune che facciano da “tramite”. Pertanto, il soggetto ghostato che lasci uno o due messaggi su WhatsApp non rischia nulla. Ma se si ostina a telefonare o a tentare altri tipi di approcci (ad esempio con appostamenti), potrebbe essere querelato.