I genitori separati devono pagare le vacanze estive dei figli? Cominciamo subito col dire che questa tematica comporta la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie sul mantenimento. A seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, l’art. 337-ter c.c. precisa che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La giurisprudenza ritiene che nell’assegno periodico di mantenimento vadano ricomprese solo le spese ordinarie destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore. Le spese straordinarie, che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, possono invece contrastare il principio di proporzionalità disciplinato dall’art. 155 c.c. e l’adeguatezza del mantenimento, oltre a recare svantaggi alla prole.
Anche se manca una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione vi è un importante chiarimento in materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio. Da un lato vi sono gli le somme destinate ai bisogni ordinari del figlio derivanti dal titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità genitoriale in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio. Dall’altro vi sono le spese imprevedibili che richiedono l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento che si fonda sul rispetto delle esigenze del figlio e sulla proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.
Le spese extra assegno, nell’interesse dei figli, devono essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno in proporzione al reddito. Per colmare eventuali conflitti fra i coniugi, alcuni tribunali, in collaborazione con consigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno stipulato deiprotocolli d’intesa volti a fornire indirizzi più chiari circa la qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie. Questi tribunali ritengono che rientrino nelle spese straordinarie che richiedono un accordo tra i genitori quelle afferenti le gite scolastiche con pernottamento, i viaggi studio in Italia e all’estero, gli stage sportivi e vacanze senza i genitori. Il genitore, innanzi a una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.