Un genitore deve mantenere il figlio se perde il lavoro?

di Carolina Cassese

Cosa succede quando una persona perde il lavoro ma ha un figlio da mantenere? Il fatto di essere stati licenziati può giustificare la sospensione del pagamento dell’assegno? Secondo la Cassazione, il sopraggiunto stato di disoccupazione non genera in automatico la cessazione dell’obbligo alimentare del padre. Solo una situazione di oggettiva e totale impossibilità può determinare un esonero dall’obbligo, ma questa circostanza deve essere valutata dal giudice caso per caso, a seconda delle circostanze concrete. In capo al genitore disoccupato sussiste una “potenzialità reddituale” costituita dalla sua capacità di trovare un’altra occupazione e, a tal fine, dovrà accontentarsi di ciò che  ha poiché il suo obiettivo principale deve essere il sostentamento della prole.

In altri termini, il genitore che perde il lavoro deve comunque provvedere al mantenimento del figlio in base alle sue residue capacità economiche e/o fisiche. Questo significa che dovrà cercare un nuovo impiego e utilizzare i propri risparmi o eventuali altri redditi per mantenere il figlio. Facciamo  un esempio. Un padre perde il lavoro. Ha due figli minorenni a carico. Il genitore deve comunque mantenere i figli, anche se non ha più un reddito da lavoro dipendente. Dovrà cercare un’altra occupazione.

Se ritiene di non poter più versare l’assegno per una oggettiva impossibilità all’impiego, come nel caso di soggetto già anziano o comunque inabile al lavoro, dovrà presentare un ricorso al giudice affinché revochi la precedente condanna al pagamento del mantenimento. Il padre non può quindi autosospendere il versamento del mantenimento senza autorizzazione del tribunale.

Cosa deve dimostrare il genitore per evitare il mantenimento e una condanna penale? Secondo la Cassazione (sent. n. 9660/2024), in caso di un’accusa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’imputato deve fornire la prova una incapacità economica assoluta: deve trattarsi di una persistente, oggettiva e incolpevole mancanza di mezzi. Una volta provato da parte dell’accusa che il genitore non ha adempiuto al mantenimento della prole, spetta all’imputato dimostrare che ciò non sia dipeso da un atto volontario, e deve fornire elementi idonei e convincenti della sua totale ed assoluta impossibilità di far fronte agli obblighi di legge.

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