Furti nei cimiteri: cos’è il reato di vilipendio dei luoghi di sepoltura?

di Carolina Cassese

I cimiteri locali, come ben sappiamo, sono da anni oggetto di vergognosi furti notturni e diurni. Basti pensare al furto  avvenuto alcuni giorni fa nel cimitero di Nola. Difatti, alcuni malviventi, sono entrati indisturbati nel camposanto nolano ed hanno trafugato tutti i portavasi di una cappella gentilizia. Non è la prima volta che si verificano furti del genere nel cimitero di Nola. Pertanto, è opportuno occuparsi del reato di vilipendio di tombe o luoghi di sepoltura disciplinato dall’articolo 408 del codice penale.

L’art. 408 c.p. sanziona “chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“. Il delitto di violazione di tombe è un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque. Per bene giuridico meritevole di tutela si intende l’onorabilità dei defunti da garantire tramite la tutela dei luoghi ove i medesimi sono, pertanto è configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.

La formulazione della norma è “aperta” per permettere di  inserire ogni condotta oltraggiosa, sia della pietà dei defunti che dei luoghi ove costoro riposano. Per vilipendio si intende una condotta volta a danneggiare  la tomba o trafugando la medesima o oltraggiandola con segni grafici vilipendiosi, oppure rimuovendo in tutto o in parte alcune componenti. La norma sanziona, oltre al vilipendio di tombe, urne o oggetti destinati al culto dei defunti, anche la distruzione di ogni oggetto destinato ad ornare i cimiteri. Per esempio: la condotta  di un malvivente avere ad oggetto il  furto di oggetti destinati al culto dei defunti come fiori o candelabri ma anche il danneggiamento o imbrattamento della lapide o l’asportazione di lastre di metallo e ornamenti funebri.

E’ da tenere in considerazione l ‘impiego dell’ espressione “o in altri luoghi di sepoltura“, facendo riferimento non solo alle circostanze  in cui la violazione avvenga all’interno di un cimitero, ma anche in qualsiasi posto ove sia sepolto un defunto, per esempio gli ossari di guerra o i sepolcreti provvisori. Il reato, disciplinato dall’ articolo 408 c.p., come detto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Infine, l’elemento soggettivo necessario affinchè si configuri  il delitto in esame è il dolo generico, ossia, la premeditazione cosciente e volontaria di commettere il  reato. Ci auguriamo che le autorità amministrative prendano i dovuti provvedimenti  per impedire a ladri senza coscienza e pudore di oltraggiare il luogo dove serenamente riposano i nostri cari defunti.

 

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