Se non si hanno precedenti penali e si viene arrestati, cosa può succedere? In pratica, se si viene arrestati da incensurati si può mantenere la fedina penale pulita? Come si può restare incensurati nonostante l’arresto in flagranza? Prima di tutto, sottolineiamo che l’arresto in flagranza non equivale a una condanna e, pertanto, la fedina penale dell’incensurato arrestato continuerà a rimanere immacolata fino a quando il giudice, al termine del processo, provvederà ad emettere una sentenza di condanna definitiva.
A differenza di quanto comunemente si crede, infatti, anche la condanna più lieve finisce per macchiare la fedina penale e nemmeno la riabilitazione è in grado di ripulirla. L’incensurato arrestato e poi condannato non può mantenere pulita la propria fedina penale. Ci sono, tuttavia, dei modi per scongiurare il pericolo. La Legge italiana, all’articolo 175 Codice Penale, prevede che il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, purché la condanna inflitta non sia superiore a due anni di reclusione. Si tratta di un beneficio che il giudice può accordare per reati non gravi. Attenzione però perchè l’esclusione della menzione della condanna non impedisce che la stessa sia visibile alla pubblica amministrazione e all’autorità giudiziaria.
A prescindere dalla concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, infatti, la Legge stabilisce che determinate condanne non siano visibili su richiesta di terzi e dell’interessato stesso, restando però consultabili da parte dell’autorità giudiziaria. I casi più frequenti di condanne che, pur essendo definitive, non sono visibili nel certificato del casellario giudiziale: condanne non superiori a due anni di reclusione a seguito di patteggiamento; condanne con pena sospesa; condanne per decreto penale; condanne per contravvenzioni che prevedono la sola ammenda; condanne per reati di competenza del giudice di pace; condanne per cui è stata ottenuta la riabilitazione.
Inoltre, non sono visibili determinati provvedimenti con cui è stata dichiarata l’estinzione del reato, ad esempio a seguito di esito positivo della messa alla prova o il pagamento per oblazione, ovvero quando è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Fa eccezione, invece, il certificato penale richiesto da chi intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. In questa circostanza, infatti, il datore di lavoro ha il pieno diritto di sapere se il soggetto lavoratore abbia precedenti penali che possano in qualche modo sconsigliarne l’assunzione. Infine, è utile sottolineare che per gli incensurati minorenni mantenere pulita la propria fedina penale è molto più semplice, potendo accedere alla cosiddetta “messa alla prova” che consente di estinguere il reato senza che lasci traccia sulla fedina penale.