Manca ormai poco più di un mese all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati. In questi mesi si sono susseguiti, e continueranno a farlo, i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e di tutti gli enti coinvolti per guidare i cittadini a quella che sarà una vera e propria rivoluzione che modificherà le abitudini di tutti i soggetti nella maggior parte dei rapporti quotidiani con clienti e fornitori. Di pochi giorni fa è però il monito del Garante della privacy circa il nuovo obbligo presenterebbe diversi punti di forte criticità, che possono mettere a repentaglio i diritti e le libertà degli interessati.
Ma procediamo con ordine e analizziamo brevemente le principali novità della fattura elettronica che partirà per tutti dal 1° Gennaio 2019 e che riguarderà:
- tutte le operazioni tra soggetti con partita Iva, che siano persone o imprese (Business to Business, B2B);
- tutte le operazioni di soggetti con partita Iva verso consumatori, cioè soggetti privati senza partita Iva (Business To Consumer, B2C);
- in generale sono esclusi i contribuenti minimi e forfettari per i quali resterà solo l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Questi però devono ricevere le fatture in formato elettronico se chi le emette nei loro confronti è un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica;
- i soggetti obbligati alla fattura elettronica non sono tenuti a emetterla nei confronti di un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia;
- nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi);
- il formato telematico da utilizzare sarà quello XML e dovrà essere trasmesso tramite il Sistema di interscambio (Sdi), inoltre per poter compilare una fattura elettronica il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione in maniera gratuita dall’Agenzia delle Entrate (portale “Fatture e corrispettivi”, software “Stand alone”, app “Fatturae”);
- sarà possibile delegare un intermediario per la gestione di tale obbligo;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione, con apposite specifiche, mentre dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.
Queste, come detto, in breve alcune delle principali novità che ad oggi riguardano l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° Gennaio 2019. Per modalità tecniche ed ulteriori approfondimenti, comunque, è sempre meglio rivolgersi ad un professionista del settore.
Un monito importante arriva, però, dal Garante per la privacy che pochi giorni fa con un comunicato all’Agenzia delle Entrate ha rimesso in discussione tutto il sistema chiedendo con urgenza delucidazioni su come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica. Secondo l’Autorità infatti “nel progettare il nuovo adempimento, non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della fatturazione elettronica determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti del regolamento e a tutelare i diritti degli interessati”.
Sintetizzando, il nuovo obbligo determina il movimento massiccio di dati per i quali si richiede maggior tutela nell’uso e nel trattamento di questi ultimi.
A poco più di un mese dall’avvio della fatturazione elettronica, quindi, è ancora tutto in discussione anche se l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di fornire risposte in tempi rapidi.