La donazione fatta da un solo coniuge senza il consenso dell’altro è valida? Chiariamo subito che la donazione fatta dal marito o dalla moglie è sempre valida quando la coppia è sposata in regime di separazione dei beni. Quando vi sono coppie in comunione dei beni, tuttavia, la situazione è diversa. E’ previsto, infatti, un doppio regime: uno per i beni mobili (come il denaro o gli arredi), un altro per i beni immobili e per i mobili registrati (come auto, moto, barche). Quando un coniuge regala a un terzo del denaro o un bene mobile appartenente alla comunione, la donazione è valida se si tratta di una donazione non di modico valore, purchè avvenga tramite l’atto notarile e in presenza di due testimoni. Quando invece il valore della donazione è modico, è sufficiente la semplice consegna dell’oggetto, senza alcun documento scritto.
Quale tutela ha l’altro coniuge? Con riferimento alle coppie in comunione dei beni, la regola è diversa in caso di beni immobili o mobili registrati. In tali ipotesi, la tutela del beneficiario della donazione è più debole rispetto a quella prevista per i beni mobili. Egli, attraverso la consultazione dei pubblici registri, poteva prendere conoscenza del fatto che il bene immobile o mobile registrato era in comproprietà. Pertanto, in tali casi, ferma restando la validità della donazione, il coniuge che non ha prestato il consenso all’atto può agire contro il donante e il donatario per far “revocare” il trasferimento della proprietà del bene.
Tuttavia, l’articolo 184 del Codice Civile stabilisce che il coniuge il cui consenso era necessario, deve esercitare tale azione entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre un anno dalla data di trascrizione. Se la donazione non è stata trascritta e se il coniuge non ne ha avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione, l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso. Se decorre tale termine senza che l’annullamento sia stato richiesto, la donazione rimane valida e definitiva. Resta pur sempre la possibilità di agire contro l’altro coniuge, il donante, per chiedergli la reintegrazione della comunione.
Dunque, gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario dell’altro sono annullabili, ma solo se questi riguardano beni immobili o mobili registrati. Ciò significa che per i beni mobili non registrati, non c’ è automaticamente l’annullabilità, ma si parla di un obbligo di ricostituzione della comunione per il coniuge che ha disposto del bene.