Chi soffre di disturbi della personalità è imputabile? Cosa significa disturbo della personalità? Facciamo chiarezza. Prima di tutto cominciamo col dire che i disturbi della personalità attengono al modo con cui una persona si relaziona con il mondo esterno. Sono disturbi mentali e rappresentano comportamenti inappropriati innanzi a esperienze di vita quotidiana. Tipico esempio di disturbo della personalità è il “borderline”, ovvero l’instabilità nei rapporti interpersonali, estremi sbalzi d’umore e impulsività.
Nel diritto penale è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere che sussiste quando si è in grado di percepire la realtà esterna che la circonda e di determinarsi agendo coscientemente. Chi è capace di intendere ma non di volere, oppure di volere ma non di intendere, non è imputabile penalmente. L’imputabilità penale è esclusa per:
• grave vizio di mente;
• incapacità d’intendere e di volere causata dall’assunzione, involontaria o forzata, di sostanze alcoliche o di stupefacenti;
• grave sordomutismo;
• età, quando il soggetto è minore di quattordici anni.
In queste ipotesi, quindi, il soggetto che ha commesso un reato non può essere punito. Il giudice potrà condannarlo a scontare una misura di sicurezza se socialmente pericoloso. I disturbi della personalità possono essere equiparati ai vizi di mente che escludono la responsabilità penale?
Secondo la Cassazione i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità purché:
• siano talmente gravi gravità da incidere sulla capacità di intendere e di volere;
• esista un nesso con la condotta criminosa.
Pertanto, nessuna rilevanza ai fini dell’imputabilità va data alle alterazioni della personalità, nonché agli stati emotivi e passionali, a meno che non rientrino nell’ambito della infermità. Al fine di chiarire tale concetto si prenda per esempio il furto commesso da un uomo su un autobus. Secondo la tesi dell’avvocato del reo, l’imputato andava considerato non imputabile perché affetto da disturbo borderline della personalità certificato dai medici. La Corte di Cassazione aveva assunto un altro orientamento. Infatti, secondo gli Ermellini, il disturbo di cui era affetto l’imputato non aveva inciso sulla condotta criminosa, essendo frutto di accurata preparazione. In poche parole, poiché il colpevole aveva agito con premeditazione la sua condotta non poteva essere correlata al disturbo della personalità. Quindi, l’imputabilità penale è esclusa solo in presenza di un disturbo della personalità cosi grave da rendere il malato incapace di intendere e di volere.