Chi soffre di depressione ha diritto all’invalidità. Questa è la massima di una recente sentenza della Corte di Cassazione. Tuttavia, il richiedente dovrà dimostrare la presenza della sindrome depressiva. Non sarà infatti sufficiente allegare alla domanda di invalidità il certificato del medico privato. Vediamo di capirne di più.
La depressione fa parte delle patologie presenti nelle tabelle ministeriali che danno diritto all’invalidità civile. Dunque, chi soffre di depressione ha diritto ad ottenere l’invalidità. In base alla gravità della malattia, poi, viene assegnato una diversa percentuale di invalidità. Le tabelle ministeriali prevedono dei limiti minimi e massimi a seconda del tipo e dell’entità della patologia. Infatti, il codice n. 1203 della tabella di invalidità civile contempla la nevrosi fobica ossessiva grave, per la quale è riconosciuto un punteggio di invalidità che oscilla tra il 41% e il 50%, mentre per quella lieve è prevista solo un’invalidità del 10%. Il codice n. 1201 disciplina la nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità che prevede un’invalidità variabile tra il 21 e il 30%. Il codice n. 1204 ha invece ad oggetto la psicosi ossessiva con una invalidità fissata tra il 71% e l’80%. E’ prevista, ai codici nn. 2204 e 2205 della tabella di invalidità, inoltre, la sindrome depressiva endoreattiva lieve e media per le quali viene riconosciuto rispettivamente il 10% e 25%. Infine, il codice n. 2206 prevede la sindrome depressiva endoreattiva grave che attribuisce un’invalidità che oscilla tra il 31% e il 40%.
Il cittadino che volesse ottenere l’invalidità per depressione deve sottoporsi a una visita dal proprio medico curante il quale trasmetterà un certificato telematico all’Inps. L’Inps comunicherà poi al cittadino la data in cui sarà sottoposto a visita da parte della commissione medica dell’Asl integrata da un medico Inps. In quella sede il richiedente dovrà presentarsi con tutta la documentazione medica che attesta il proprio stato di invalidità. Se il malato non dovesse essere soddisfatto delle conclusioni a cui è pervenuta la commissione al termine della visita medica, potrà ricorrere al tribunale. Il giudice, nel corso del giudizio, potrà nominare un Ctu, ovvero un consulente tecnico d’ufficio, che accerti la gravità della malattia. Tuttavia, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, la richiesta di invalidità per sindrome ansioso-depressiva deve essere motivata in maniera ufficiale, ovvero tramite giudizio della commissione Asl/ Azienda ospedaliera o attestazioni Ctu, e non sarà quindi sufficiente la produzione di documentazione rilasciata dal medico privato