In caso di messaggi offensivi su WhatsApp, quando è reato? Occorre innanzitutto distinguere l’ingiuria dalla diffamazione. L’ingiuria è l’offesa rivolta direttamente alla vittima e dal 2016 non è più reato, ma è un semplice illecito civile. Per essere punita non va più denunciata alla polizia o ai carabinieri: è necessario rivolgersi a un avvocato che avvii un processo civile per ottenere il risarcimento. La diffamazione, invece, è l’offesa pronunciata in assenza della vittima. Esempio lampante è l’articolo di giornale con illazioni nei confronti di un politico o personaggio dello spettacolo. La diffamazione può essere online, quando avviene con messaggi denigratori diffusi in una chat a cui non partecipi la parte offesa ed è reato. Quindi è possibile querelare il responsabile dinanzi alla polizia, i carabinieri o direttamente presso la Procura della Repubblica.
Per stabilire quando i messaggi offensivi su WhatsApp sono reato occorre valutare il contenuto dell’insulto, per comprendere se rientra o meno nell’esercizio della critica, e definire se tali messaggi rientrano nell’ingiuria o nella diffamazione. In ordine al primo punto, le offese non sono solo le parolacce e toni aspri: è sufficiente infatti anche l’illazione sulla moralità della vittima. Il secondo requisito richiesto per poter denunciare un’offesa su WhatsApp è che essa sia classificabile come diffamazione e non come ingiuria.
Dunque, secondo la Cassazione, per stabilire se l’insulto su WhatsApp è ingiuria (che non è un reato) o diffamazione (che invece è un reato) bisogna verificare se la parte offesa è online nel momento in cui il messaggio viene inviato al gruppo e quindi lo può leggere.
In sintesi, è reato l’insulto su una chat di gruppo su WhatsApp solo quando: al gruppo non partecipa la vittima perché non è inserita tra i relativi membri; al gruppo partecipa la vittima ma, nel momento in cui viene postata l’offesa, il suo stato non è “online” e quindi non è in grado di leggerla contestualmente.
Secondo la Corte di Cassazione, inoltre: “se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione a distanza, tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone. Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni, indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente presenti, ricorreranno i presupposti della diffamazione”.