Violenza sulle donne: in Italia è stato varato il DDL Roccella

di Carolina Cassese

Nella giornata di mercoledì 22 novembre il Senato ha approvato in via definitiva all’unanimità – con 157 voti favorevoli – il disegno di legge n. 923 in materia di contrasto alla violenza sulle donne e domestica.  Il testo del disegno di legge, presentato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, di concerto con il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e il Ministro della giustizia Carlo Nordio, era stato approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre scorso. A pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni sequestrata e uccisa dall’ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione, il Senato approva all’unanimità il nuovo decreto legge contro la violenza sulle donne che aumenta le tutele, specie per quanto riguarda il rafforzamento della prevenzione della violenza dopo che la vittima ha denunciato attraverso il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della soglia della tutela penale.

Il nuovo ddl Rocella è composto da 19 articoli, il cui nome completo recita Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e rafforza le norme del Codice rosso a tutela delle vittime. Si parte dalla necessità di velocizzare le misure cautelari e preventive che il giudice dovrà stabilire entro 30 giorni, circa i cosiddetti “reati spia” o red flag, ovvero quei reati realizzati in ambito familiare/affettivo ai danni delle donne con lo scopo di controllarle, impaurirle o limitarne la libertà personale. In presenza di questi illeciti penali, che vanno dallo stalking al revenge porn, dalla costrizione o induzione al matrimonio alla violenza privata, dalla minaccia aggravata fino allo sfregio con l’acido, la vittima può chiedere al questore l’ammonimento, che ha una durata minima di 3 anni.

Il ddl prevede il rafforzamento del braccialetto elettronico e la sua verifica tecnica, dopo i casi di femminicidio in cui la misura non ha funzionato. In caso di manomissione la durata della sorveglianza speciale si estende a quattro anni. Se l’uomo violento rifiuta il braccialetto elettronico, la misura non può essere inferiore ai tre anni. Aumenta inoltre il divieto di avvicinamento alla vittima, che si estende a 500 metri dall’abitazione della donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. In caso poi di prove come foto e riprese video che testimoniano un reato commesso da un uomo violento, è previsto l’arresto in flagranza differita, che può scattare anche entro 48 ore. Passi avanti anche in tema di formazione. Nonostante il mancato accordo per quanto riguarda l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole proposta dal Pd, il ddl prevede l’educazione “emotivo-sentimentale” dalle scuole medie in poi attraverso delle ore extra-curriculari previo accordo con le famiglie degli studenti.

Analizziamo gli articoli oggetto di approvazione da parte del Senato:

ARTICOLO 1

  • L’articolo 1 estende l’ambito di applicazione non solo della disciplina dell’ammonimento del questore, sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

ARTICOLO 2

  • L’articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione. Da un lato estende l’applicabilità da parte dell’autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali, attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Dall’altro interviene sulla misura della sorveglianza speciale.

ARTICOLO 3

  • L’articolo 3 dà priorità assoluta in udienza e trattazione dei processi, anche per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dove è chiaro che il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato.

ARTICOLO 4

  • L’articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa

ARTICOLO 5

  • L’articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega l’individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

ARTICOLO 6

  • L’articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell’autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

ARTICOLO 7

  • L’articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l’inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, che il pm debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.

ARTICOLO 8

  • L’articolo 8 modifica l’articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore l’obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure le informazioni sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti.

ARTICOLO 9

  • L’articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

ARTICOLO 10

  • L’articolo 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di consentire l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

ARTICOLO 11

  • L’articolo 11 prevede che il pubblico ministero possa, con decreto motivato, disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate.

ARTICOLO 12

  • L’articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell’utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l’applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l’applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.

ARTICOLO 13

  • L’articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell’arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva

ARTICOLO 14

  • L’articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti all’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

ARTICOLO 15

  • L’articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena prevista dal quinto comma dell’articolo 165 del codice penale, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole.

ARTICOLO 16

  • L’articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all’articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

ARTICOLO 17

  • L’articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi

ARTICOLO 18

  • L’articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il ministro della Giustizia e l’autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto che disciplini le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza su donne e violenza domestica. Il ministro della Giustizia e l’autorità politica delegata per le pari opportunità devono provvedere all’emanazione di linee guida per l’attività di enti e associazioni

ARTICOLO 19

  • Infine, l’articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si auspica che tali nuove misure di sicurezza siano davvero efficaci e volte a tutelare tante donne in pericolo per mano di uomini instabili e violenti.

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