L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante «Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020). L’art. 2 del decreto legge 154 prevede che il Ministero dell’Interno, entro il 30 novembre, assegni a ciascun Comune, i fondi previsti. Non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso. Con questi soldi i Comuni possono acquistare:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore. La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. L’ufficio individua la platea tra: i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno e darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve. Si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto.
Per quanto riguarda le quote relative ad ogni Comune del Nolano, non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla prima tranche (QUI i corrispettivi assegnati ad ognuno dei 18 Comuni).