Conto corrente cointestato e processo penale a carico di un congiunto: cosa cambia?

di Carolina Cassese

Cosa succede se il proprio congiunto ha commesso un reato penale e, in attesa del processo, gli è stato sequestrato il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi? Se il conto corrente è stato congelato e l’altro coniuge seppur estraneo ai reati contestati al marito non può riavere quei soldi cosa prevede la giurisprudenza e quali sono i  rimedi per evitare di esserne colpiti se non si ha a che fare con le condotte illecite attribuite all’altro cointestatario?

In un primo momento, la giurisprudenza aveva adottato un orientamento molto drastico, anche se recentemente ha stabilito che non sempre il conto corrente può essere interamente sequestrato. Infatti, esistono dei casi in cui tale possibilità non è ammessa. Innanzitutto, occorre specificare che il sequestro preventivo di un conto corrente è una misura cautelare volta ad evitare il pericolo di dispersione o di occultamento delle somme detenute dall’ autore del reato e ricorre già nella fase delle indagini preliminari, purchè sussistano gravi indizi di colpevolezza in capo all’autore del reato. Il sequestro preventivo non si applica quando il conto corrente è cointestato con altri soggetti, familiari o estranei. Fino a poco tempo fa, la Cassazione riteneva giusto applicare il sequestro all’intero conto, senza badare all’apporto di denaro procurato da ciascun contitolare. Questo orientamento mortificava e penalizzava coloro che, pur essendo cointestatari, erano estranei alle condotte criminose contestate dalle Procure. Inoltre, veniva derogata  la norma civilistica che divide in parti uguali le somme presenti sul conto corrente degli intestatari.

La Cassazione, con una recente sentenza, ha impedito il sequestro delle somme quando quest’ultimo colpisce un conto corrente cointestato tra l’indagato e soggetti terzi che non sono coinvolti nel reato per cui si procede. La Suprema Corte ha stabilito che va sequestrato l’intero conto corrente solo quando quest’ultimo sia stato esclusivamente alimentato dalle somme di pertinenza dell’indagato, in caso contrario il sequestro potrà essere disposto solo sulla parte delle somme provenienti da lui e non da altri. Insomma, nella nuova pronuncia gli Ermellini hanno ritenuto che ci debba essere la riferibilità concreta all’indagato del denaro oggetto del sequestro, perché solo così è possibile affermare che esso costituisca profitto o prezzo del reato e dunque essere oggetto di sequestro. Pertanto, ci sentiamo di rassicurare i nostri lettori nel caso essi vivano una condizione simile a quella descritta poc’anzi.

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