A breve, dal 3 giugno, i trasferimenti tra regioni saranno concessi senza limitazioni e cadrà la motivazione di necessità. Il dubbio più “trend” in questi mesi è sorto sicuramente circa la nozione di congiunto che hanno preso piede nel corso di questo lunghissimo periodo di pandemia da Covid-19. Difatti, il termine “congiunto” è stato oggetto di precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha riguardato gli spostamenti autorizzati dal Governo all’interno del proprio Comune o tra un Comune ed un altro. Facciamo chiarezza sul punto. Nel nostro ordinamento giuridico, la definizione di congiunti non trova un esplicito riconoscimento. Esiste quella di “prossimi congiunti” prevista dall’art. 307 del codice penale, in ordine al delitto di “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata“.
La norma chiarisce che” agli effetti della legge penale, i “prossimi congiunti” sono: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. L’art. 307 c.p. esclude dalla denominazione di prossimi congiunti gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. L’art. 649 c.p., in materia di non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti fa rientrare nel novero dei congiunti: il coniuge non legalmente separato, la parte dell’unione civile, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, l’adottante o l’adottato, fratelli e sorelle conviventi. A questo punto, emerge la necessità di soffermarsi sul concetto di “parentela” in cui rientrano tali rapporti.
L’art. 74 del codice civile definisce la parentela come “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti del codice civile. La parentela può essere in linea retta, quando si instaura tra persone di cui l’una discende dall’altra, e in linea collaterale quando, pur essendoci uno stipite comune, le persone non discendono l’una dall’altra. Dunque sono parenti: nonno e nipote, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cugini e cugine. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.
Oltre al vincolo di parentela, il codice civile (art. 78) riconosce anche il vincolo di affinità che lega il coniuge con i parenti nell’altro coniuge (es. suoceri, nuore e generi, cognati, ecc.). L’affinità non cessa per la morte, anche senza figli, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni determinati effetti, mentre cessa se il matrimonio è stato dichiarato nullo. Il vincolo di affinità non si estende agli affini di ciascun coniuge (es. tra i rispettivi suoceri).
Come i parenti, dunque, anche tali soggetti rientrerebbero nella categoria dei “congiunti” e quindi ben potrebbero essere oggetto di visite da parte dei loro parenti. Le parti di un’unione civile, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della Legge 76/2016, sono equiparati ai coniugi. La norma stabilisce che si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti. Negli anni, il concetto di “famiglia” è molto cambiato, superando il concetto di rapporto fondato solo sul matrimonio. Sono proliferati i modelli familiari che sono stati ritenuti meritevoli di tutela in quanto formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 della Costituzione.
Oltre all’unione civile, la legge n. 76/2016 ha disciplinato le “convivenze”. Si intendono conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Non creando parentela o affinità, sorge il problema che tali soggetti (cosi come gli uniti civilmente) possano rischiare di non essere ricompresi nel novero dei congiunti. Lo stesso, varrebbe in merito ai rapporti tra fidanzati, anche futuri sposi, o amici stretti. Secondo Palazzo Chigi rientrerebbero nel novero di “congiunti” non solo i parenti, affini e coniuge, ma anche conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili.
In merito a tale interpretazione è opportuno menzionare un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla risarcimento del danno di natura non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona in relazione ai “prossimi congiunti” della vittima primaria. (cfr. Cass. n. 46351/2014, che ha confermato il risarcimento alla fidanzata della vittima). I giudici di legittimità hanno ritenuto che in presenza di un “saldo e duraturo legame affettivo” tra questi e la vittima, è proprio la “lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.”
Cari lettori, state sereni: se siete fidanzati, conviventi, uniti civilmente o conviventi di fatto o avete amicizie durature nel tempo, vi è la giurisprudenza di legittimità e le direttive del Governo nazionale che vi hanno autorizzato a visitare tali persone.