Con il matrimonio si forma automaticamente il regime di comunione dei beni, a meno che i coniugi non dichiarino di voler ricorrere al regime di separazione. In tal caso se dopo le nozze il marito o la moglie acquista un bene, ne diventa titolare esclusivo, mantenendone, in via esclusiva, il godimento e l’amministrazione.
Tuttavia, la coppia in separazione dei beni può decidere di cointestare il bene. In tale caso la comproprietà non viene meno in caso di divorzio.
Cosa accade se i coniugi non scelgono il regime della separazione e comprano un immobile, intestandolo a uno solo di essi? A chi spetta la casa acquistata dopo il matrimonio in comunione dei beni? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “in caso di comunione legale tra coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi”.
Il Codice civile afferma che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti fatti dal marito e dalla moglie insieme o separatamente durante il matrimonio, mentre sono esclusi gli acquisti relativi a beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o quelli acquisiti dopo le nozze tramite donazione o di successione, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge oppure quelli che servono all’esercizio della professione del coniuge. Rientrano nella comunione i frutti dei beni di proprietà di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al termine della comunione, i proventi dell’attività personale dei singoli coniugi se, alla data dello scioglimento della comunione, non sono stati consumati e le aziende amministrate da entrambi e formate dopo il matrimonio.
La casa acquistata dopo il matrimonio entra in comunione legale in presenza di due condizioni: i coniugi devono avere scelto il regime della comunione dei beni; la casa deve essere stata acquistata dopo il matrimonio, indipendentemente se ciò sia avvenuto con il denaro del marito o della moglie.
Dunque, se una coppia è sposata in comunione dei beni, i coniugi sono contitolari al 50% degli acquisti fatti tra il giorno del matrimonio e quello dell’eventuale separazione, anche se l’acquisto è stato fatto da uno solo dei coniugi oppure se questi ne ha pagato il prezzo con i suoi soldi. La casa acquistata da uno dei coniugi, invece, non rientra nella comunione se: l’immobile è stato acquistato con il denaro di un singolo coniuge, che gli deriva dalla vendita di beni ricevuti in donazione o in eredità, che non rientrano nella comunione o, di beni personali, dei quali era proprietario prima del matrimonio; il rogito di acquisto dell’immobile contiene la cosiddetta riserva di proprietà a favore del singolo coniuge. Dunque l’altro coniuge deve presentarsi dal notaio e dichiarare di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene. Solo in presenza di queste due condizioni si può escludere dalla comunione la casa acquistata da un coniuge senza che l’altro abbia partecipato all’acquisto.
In merito alla dichiarazione che l’altro coniuge dovrà fornire al notaio, la Cassazione ha chiarito che si pone come “condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione”.
Un’altra ipotesi riguarda il caso in cui la casa viene acquistata da un coniuge in comunione dei beni con il denaro donato dai propri genitori. Se la donazione ha per oggetto direttamente l’immobile il problema non sussiste poiché i beni donati non cadono in comunione. Se la donazione ha ad oggetto il denaro finalizzato all’acquisto, in questo caso siamo di fronte a a una ipotesi di donazione indiretta. Infine, finché il denaro è depositato sul conto corrente del donatario, resta di proprietà esclusiva di costui. Se però il donatario in comunione dei beni vuole acquistare un immobile con quei soldi, affinchè il bene non cada in comunione, è opportuno che nel rogito notarile di acquisto venga specificato che si tratta di acquisto effettuato con un bene personale.