Che diritti hanno le coppie non sposate in Italia?

di Carolina Cassese

Le coppie non sposate in Italia sono tutelate dalla legge? Per poter godere dei diritti indicati dalla legge, è necessario che la coppia di conviventi si registri all’anagrafe comunale. Occorre evidenziare, a questo punto, che la legge  ha riconosciuto diritti a: coppie di fatto costituite da persone dello stesso sesso o di sesso diverso; coppie di fatto nelle quali anche uno o tutti e due i partner siano ancora legati ai precedenti compagni o coniugi (quindi anche i separati possono essere registrati come coppia di fatto); a persone maggiorenni, capaci di intendere e volere e non legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione e non già unite tra loro in matrimonio o in un’unione civile.

Come si procede per la registrazione anagrafica delle coppie di fatto? Ecco l’iter burocratico da seguire: i membri della coppia devono sottoscrivere un’apposita dichiarazione anagrafica (i moduli sono disponibili all’anagrafe); nella dichiarazione le persone conviventi dichiareranno di aver costituito una famiglia perché legate da un vincolo affettivo e dalla volontà reciproca di sostenersi moralmente e materialmente. La registrazione di una coppia di fatto è possibile per due maggiorenni dello stesso sesso, ma non è consentita per le persone che siano tra loro parenti.

Ad ogni membro della coppia di fatto che si sia registrata all’anagrafe comunale, la legge riconosce i seguenti diritti: accedere al colloquio in carcere se il partner è un detenuto; accedere alle informazioni di tipo sanitario se il compagno è ricoverato in ospedali pubblici o privati, assistere il compagno e visitarlo; poter essere designato rappresentante del compagno prima che insorga una incapacità di intendere e volere con riferimento alle scelte da fare circa la salute, la donazione di organi e per le decisioni sul trattamento della salma e per le disposizioni funerarie; vivere nell’immobile in cui la coppia risiedeva successivamente alla morte del convivente per un periodo minimo pari a due anni o per un periodo di durata pari alla convivenza, se essa ha superato i due anni, ma fino ad un massimo di cinque anni; subentrare al convivente deceduto in qualità di conduttore nel contratto di locazione relativo all’immobile di residenza comune; avere titolo di preferenza come “nucleo familiare” nelle graduatorie per le case di edilizia popolare; conseguire gli alimenti quando cessa la relazione se l’ex convivente si trovi in stato di bisogno e non abbia la possibilità di provvedere da sé al proprio mantenimento (sarà il giudice a stabilire la durata e l’importo degli alimenti).

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