Cassazione: si all’adozione anche per i single

Sentenza storica degli Ermellini in Italia

di Carolina Cassese

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 emessa lo scorso venerdì 20 marzo, ha stabilito che è possibile l’adozione internazionale da parte dei single. Vediamo nel dettaglio cosa è previsto. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo e fatto cadere il divieto mostrato nell’articolo 29-bis comma 1,della legge 184/1983. Quest’ultimo, in particolare, escludeva che le persone non coniugate potessero adottare un minore residente all’estero. La decisione degli ultimi giorni, fondamentale e storica, è motivata dalla necessità di tutelare l’interesse del bambino che “dovrebbe individuare un contesto famigliare idoneo, stabile e armonioso non necessariamente legato a una struttura costituita da una coppia unita dal vincolo matrimoniale”. Questa motivazione trova riscontro anche in altre sentenze della Corte Costituzionale e anche nella Convenzione dell’Aja, che riconosce il diritto di adozione internazionale per i single.

Tra le motivazioni che spingono a questa apertura vi è la consapevolezza che escludere possibili adottanti single impedisca a un bambino ad essere accolto in un ambiente sicuro e affettuoso. La decisione della Corte Costituzionale di aprire alle adozioni internazionali ai single è però frutto di un percorso iniziato nel 2019, quando una donna toscana non sposata, magistrata, si era rivolta al Tribunale dei Minori di Firenze chiedendo di essere dichiarata idonea all’adozione internazionale, anche se non era coniugata come prevedeva la legge. A quel punto il Tribunale si rivolse alla Consulta, domandando di valutare se il divieto dei single di adottare fosse incostituzionale. Anni dopo, quindi, nella pratica, la Consulta  ha stabilito che un solo genitore è accettabile e vale quanto averne due. Nel caso di specie, quindi, quando ci sarà l’idoneità all’adozione da parte del Tribunale italiano, la signora contatterà un’associazione riconosciuta dallo Stato che si occupa di adozioni internazionali per presentare la domanda a un Paese estero che ammetta già l’adozione per i single.

La decisione della Consulta, che abroga un divieto decennale, si fonda su principi costituzionali e convenzioni internazionali che affermano la libertà di autodeterminazione nella scelta di diventare genitori. In Italia, in ogni caso, la decisione di diventare genitori è già riconosciuta come espressione della libertà individuale e tutelata dagli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione italiana, oltre che dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La sentenza, tuttavia, non sancisce un diritto automatico all’adozione per i single, ma richiederebbe una valutazione caso per caso. Secondo Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che si occupa di adozioni internazionali, “è positivo che ci siano più persone disponibili a occuparsi di un figlio non loro e a liberarlo dall’abbandono, ma sarebbe stato meglio fare in modo che giudici e servizi sociali rispettino le indicazioni della legge 184/83 per velocizzare i tempi per l’ottenimento della idoneità”.

Al momento, infatti, in Italia la possibilità di adozione per i single riguarda solo le adozioni internazionali, mentre le adozioni nazionali restano ancora riservate alle coppie unite in matrimonio. In questi casi, i requisiti sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83, per cui l’adozione nazionale è riservata ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che abbiano raggiunto tale periodo sommando gli anni di convivenza prematrimoniale alla durata del matrimonio. Tra i coniugi non deve essere presente una separazione personale, neppure di fatto, ed è indispensabile una valutazione approfondita del rapporto di coppia, attraverso i Tribunali per i minorenni, i servizi socio-assistenziali degli Enti locali e le Asl locali, per accertarsi delle condizioni di accoglienza del minore.

Resta al momento valido il limite dell’età, che deve essere di almeno diciotto anni e di non oltre quarantacinque rispetto l’età dell’adottando. La persona che intende procedere all’adozione internazionale deve presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del proprio distretto di residenza, chiedendo l’idoneità all’adozione. I servizi degli enti locali avviano un’indagine per valutare le potenzialità genitoriali della persona, raccogliendo informazioni sulla sua storia personale, familiare e sociale. Al termine dell’indagine viene redatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni, che può disporre altre verifiche. A questo punto si   rilascia  un decreto di idoneità o pronunciarsi per l’insussistenza dei requisiti all’adozione. La persona dichiarata idonea, in un anno deve rivolgersi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

In conclusione, si tratta effettivamente di una svolta importante ma, a ben vedere, c’è ancora da fare per completare pienamente il cambiamento.

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