Tiene ancora banco la questione weeding e cerimonie in Campania. L’ultima ordinanza, infatti, ha colpito in particolare il settore dei matrimoni e la Regione si è affrettata a predisporre nuove regole in vigore fino al 20 ottobre, a partire dal 5. Vediamole nel dettaglio:
- Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo.
- Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.
- È dato mandato all’Unità di crisi regionale, ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione del protocollo e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.
- Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
- Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020 (“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese, altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.