Era attesa da giorni e finalmente è stata emanata, con il beneplacito dei commercianti che hanno potuto tirare un grande sospiro di sollievo, l‘ordinanza n 37 del 22.04.2020 firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. Questa ordinanza, con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, consente su tutto il territorio regionale la riapertura delle attività legate al cibo da asporto, delle librerie e cartolerie. Vediamo di capirne un po’ di più illustrandone il contenuto.
- sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7 alle ore 14, gli altri esclusivamente dalle ore 16 alle ore 23 (termine prolungato con una nuova ordinanza), per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi nel proprio territorio comunale e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto
- Per quanto riguarda le librerie e le cartolerie, sono consentite le attività «di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni.
- su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
Finalmente anche in Campania saranno quindi possibili le consegne a domicilio di pizze, cibo e prodotti da bar e da pasticceria. Consegne che nel resto della penisola italiana erano permesse, mentre nella nostra regione erano state impedite da ordinanze più restrittive. Sul divieto di vendita di pizza si era verificato un acceso scontro tra De Luca e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che aveva accusato il governatore di “sadismo ingiustificato”. Venendo a questa nuova ordinanza, il presidente De Luca ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non è proprio la fase 2, ma è un barlume di luce verso la fine del tunnel dell’emergenza coronavirus in Campania. Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario“.
Le disposizioni sanitarie per i titolari
Sulla scorta di tali dichiarazioni, gli esercenti, operatori e utenti dovranno osservare in maniera obbligatoria determinate misure di sicurezza e precauzionali, ovvero:
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la necessità di un intervento di disinfezione dei locali e, laddove presenti degli impianti di ventilazione/climatizzazione, occorrerà esporre presso la sede il certificato di avvenuta disinfezione rilasciato dalla ditta che ha svolto le operazioni;
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successivamente all’apertura, garantire sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno da riportare su apposito registro;
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ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute del dipendente e il datore di lavoro deve affiggere appositi depliant informativi per i lavoratori sulle misure di prevenzione prescritte dal protocollo stesso; in ogni caso, occorre rilevare la temperatura di ciascun dipendente prima dell’avvio delle attività e inibire l’attività lavorativa in caso di temperatura pari o superiore a 37.5;
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la garanzia della distanza di sicurezza tra i dipendenti che operano in sede, i quali devono esser formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (es. lavarsi le mani più spesso del solito, igienizzare utensili e superfici con maggiore frequenza);
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il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti mascherine e guanti;
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deve esser limitato l’accesso a persone esterne (fornitori), individuando fasce orarie per le consegne delle materie prime;
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per le consegne devono essere utilizzati zaini o contenitori termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo;
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i mezzi di trasporto e i contenitori dovranno esser sanificati con particolare cura;
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i fattorini devono indossare mascherine e guanti monouso;
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in caso di pagamento in contanti, il destinatario delle consegne deve indossare mascherina e guanti monouso; in caso di pagamento on-line, la consegna può esser effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio del destinatario.
Le disposizioni per le librerie
Per le cartolibrerie e librerie è fatto obbligo di osservare gli accessi dei clienti secondo le seguenti modalità: fino a 200 mq un addetto più cliente all’esterno; da 20 a 40 mq un addetto più cliente all’interno; da 40 a 120 mq massimo quattro tra clienti e addetti; da 120 a 200 mq massimo sei tra addetti e clienti.
Si segnala, inoltre, che l’Ordinanza dispone la chiusura delle attività di vendita nelle giornate del 25 e 26 aprile e del 1° maggio, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
La multa e la causa in tribunale
Venendo al lato giuridico di questa ordinanza, ovvero alle conseguenze amministrative in merito alla mancata osservanza di queste disposizioni da parte degli esercenti, occorre leggere il punto quattro della medesima ordinanza per rendersi conto che le sanzioni sono molto severe. Difatti, ai sensi dell’articolo 4 Cle3 DL 19/20 in riferimento all’Ordinanza P.G.R. Campania n.37/2020, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento le autorità militari sono tenute ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 3.000, nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria, ovvero, chiusura dell’esercizio o dell’ attività da 5 a 30 giorni. Chi riceve una sanzione amministrativa può fare opposizione se la ritiene illegittima, chiedendone l’annullamento o la riduzione. Generalmente, chi vuole opporsi alla sanzione amministrativa deve presentare oltre al ricorso la copia del provvedimento contestato presso la cancelleria del tribunale competente.
Si aprirà un giudizio nel quale l’opponente e l’autorità che ha emesso la sanzione amministrativa possono stare in giudizio personalmente, perché non è necessario l’intervento degli avvocati. Sentite le ragioni di entrambe le parti, il giudice stabilisce se il ricorrente è tenuto a pagare la sanzione o se questa può essere ridotta, in virtù delle circostanze emerse nel contraddittorio delle parti. E’ opportuno sottolineare che l’opposizione deve essere tempestiva e va presentata nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o di 60 giorni se l’interessato ha la residenza all’estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. L’autorità competente può decidere di ritenere il ricorso infondato e quindi determinare la somma e le spese da pagare oppure archiviare l’atto.