Cambio di proprietà: la Legge richiede l’atto pubblico notarile?

di Carolina Cassese

Bisogna ricorrere ad un notaio per effettuare un passaggio di proprietà? Immaginiamo che un papà voglia regalare un vecchio casolare a uno dei suoi figli, d’accordo con l’altro, per ristrutturarlo ed abitarci. L’uomo vorrebbe cambiare l’intestazione dell’immobile con una semplice voltura al catasto ma, secondo la legge, non è possibile procedere a effettuare un passaggio di proprietà senza il notaio, poichè il rogito notarile è necessario ed è previsto a pena di nullità. Dunque, se le parti non si recano dal notaio, nessun accordo può reputarsi concluso. Pertanto, non è sufficiente una scrittura privata autenticata dal notaio in quanto la stessa non avrebbe ugual valore dell’atto pubblico notarile.

Tuttavia, è possibile sanare tale situazione permettendo il trasferimento della proprietà della casa senza notaio. Il passaggio di proprietà immobiliare si attua solo con atto notarile e i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere resi pubblici tramite la trascrizione. Per essere trascritti, i contratti vanno redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il notaio, infatti, ha l’obbligo di verificare l’atto di provenienza dell’immobile, ovvero il titolo in forza del quale il cedente è diventato proprietario. L’acquirente o il donatario dovrà pagare le imposte sul trasferimento il cui importo varia sul presupposto che l’immobile sia prima casa o meno. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tramite donazione è necessaria la presenza di due testimoni. Nullo è invece il trasferimento immobiliare senza atto notarile e ciò sussiste sia quando il trasferimento deriva da una vendita che da una donazione. La nullità deve essere fatta valere da chiunque, senza limiti di tempo.

Ciò vuol dire che anche dopo tanti anni è possibile ottenere la restituzione del bene dall’acquirente o donatario.  Alla morte del donante, potrebbe accadere che uno dei figli impugni il trasferimento dell’immobile per rivendicare i propri diritti, anche se tempo addietro aveva dato il proprio consenso al trasferimento dello stesso. Se il trasferimento della proprietà avviene senza l’atto pubblico notarile, l’istituto dell’usucapione interviene a sanare il tutto. Ebbene, se il soggetto beneficiario ottiene la disponibilità del bene e il suo possesso perdura per oltre 20 anni, e in quest’arco di tempo si comporta come il legittimo proprietario, effettuando ad esempio lavori di ristrutturazione, questi potrà ottenere dal tribunale una sentenza che dichiara l’avvenuta usucapione ovvero attivarsi con il procedimento di mediazione per  porre fine in maniera celere  alla situazione.

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